"Dal sacro Monte Kailash, nel Transhimalaya, oltre la linea delle piogge, discesi all'estremo del Capo Comorin, dove le acque di tre antichi mari si congiungono. Ed oggi so che in ambo gli estremi vi sono templi". (Miguel Serrano)

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sabato 8 gennaio 2011

IRAP: Convenzione Snami - Studio Legale Grassini, indicazioni operative per il recupero dell'IRAP versata


STUDIO LEGALE GRASSINI
CASERTA

SNAMI Nazionale
Richiesta Rimborso IRAP

Si ritiene opportuno iniziare la procedura per il rimborso dell'imposta versata (gli ultimi 48 mesi), se il professionista ha esercitato la propria attività, relativamente al periodo considerato, in assenza di autonoma organizzazione, cioè:
1 - con l'impiego di beni strumentali di scarsa rilevanza;
2 - senza avvalersi di dipendenti o di altri collaboratori.


1. IMPIEGO DI BENI STRUMENTALI DI SCARSA RILEVANZA

Secondo la giurisprudenza della Cassazione, per il medico di medicina generale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale la prova dell’autonoma organizzazione non può essere offerta dall’utilizzo di quelle apparecchiature previste obbligatoriamente dalla convenzione stessa, ma è sempre necessario provare, caso per caso, l’esistenza dell’autonoma organizzazione.
La Cassazione Sez. 5, con ordinanza N. 142 del 2010, ha precisato che “… la risposta favorevole al contribuente si ricava dalla stessa convenzione che qualifica gli arredi e le attrezzature prescritte come indispensabili per l'esercizio della medicina generale. Se un bene strumentale è indispensabile, deve ritenersi che risponda anche al requisito della minimalità, ove non siano dedotti in concreto, come nella specie, costi eccedenti.”
Tale orientamento è stato ribadito e fatto proprio anche dalla stessa Agenzia delle Entrate con la circolare N.28/E del 28/05/2010, in quanto, nel fornire le istruzioni operative alle varie Agenzie, ha testualmente affermato “Alla luce dei principi sanciti dalla Corte di cassazione, si deve ritenere che la stretta disponibilità dello studio attrezzato così come previsto dalla convenzione non possa essere considerata di per sé indice di esistenza dell’autonoma organizzazione per i medici di medicina generale. In altri termini, lo studio e le attrezzature previste in convenzione possono essere considerate il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività da parte del medico, mentre l’esistenza dell’autonoma organizzazione è configurabile, ex adverso, in presenza di elementi che superano lo standard previsto dalla convenzione e che devono essere pertanto valutati volta per volta.”
Da ultimo l’ordinanza N. 24953/10 della Corte di Cassazione Sez. Tributaria, depositata il 08/12/2010, ha ribadito che “la disponibilità da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale …, rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento dell’attività convenzionale, non integra, di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo”.


2. PRESENZA DI DIPENDENTI O ALTRI COLLABORATORI

Nel caso in cui il professionista si avvalga di dipendenti o altri collaboratori l’orientamento della giurisprudenza non è altrettanto univoco.
Vi sono pronunce del giudice di primo grado secondo le quali “tutti gli elementi caratterizzanti il rapporto intercorrente tra medico convenzionato e servizio sanitario nazionale escludano di per sé la esistenza di una autonoma organizzazione e non renderebbero necessarie le prove per la verifica dell’esistenza o meno della organizzazione rilevante ai fini della assoggettabilità dell’IRAP” (Commissione Tributaria di Caserta, sentenza N. 9/05/09 del 08.01.2009), oppure che ciò che qualifica un'attività "autonomamente organizzata" è il fatto che essa possa essere esercitata anche in assenza del professionista titolare; pertanto, anche una “spesa per compensi a terzi relativa ad un solo anno, non dimostra affatto l'esistenza di collaboratori, ma soltanto il pagamento della prestazione di un terzo” (Cfr. Commissione Tributaria Prov.le Lodi - Sez. II, Sent. n. 150 del 27.09.2010).
Ci sono, però, anche sentenze, tanto delle Commissioni Tributarie Provinciali che Regionali, a giudizio delle quali la presenza di lavoratori dipendenti integra necessariamente il concetto di autonoma organizzazione. In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione, rilevando che la sentenza sottoposta al suo vaglio violava la normativa istitutiva dell’Irap sotto il profilo del presupposto impositivo, nella parte in cui il giudice aveva riconosciuto il diritto al rimborso anche per le annualità nelle quali era stata accertato che il contribuente si era avvalso di lavoro altrui in modo non occasionale, non potendosi negare la sussistenza di struttura organizzativa allorquando si rilevava che il sanitario aveva avuto alla proprie dipendenze una segretaria part-time. (Cassazione Civile - Sezione V, Sent. n. 8265 del 06.04.2009)
In tali ipotesi, benché sia comunque opportuno proporre il ricorso per affermare il principio in base al quale, anche in presenza di collaboratori, stante la particolare natura del rapporto convenzionato e previa formulazione di ampie eccezioni difensive in tale senso, il medico di medicina generale non è tenuto al pagamento dell’Irap, non si può avere ancora, allo stato, automatica certezza del suo accoglimento da parte dei giudici tributari.

_________________________________

 T E S T O   D E  L L'  I S T A N Z A   
D A   C O M P I L A R E   E D   I N V I A R E

ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE 

UFFICIO DI ________________________________

Il sottoscritto ______________________________________ nato il ________________ residente in _________________________________ alla via _______________________________________ (C. F. ___________________)
PREMESSO

nell’anno ___________ provvedeva al versamento della somma totale di € _______________________
nell’anno ___________ provvedeva al versamento della somma totale di € _______________________
nell’anno ___________ provvedeva al versamento della somma totale di € _______________________
nell’anno ___________ provvedeva al versamento della somma totale di € _______________________
pertanto, con riferimento ai periodi suindicati, gli importi complessivamente versati, tutti a titolo di IRAP, risultano pari a € ___________________________________
- Il sottoscritto esercita la propria attività professionale, in qualità di medico di Medicina Generale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, senza avvalersi di autonoma organizzazione, quale presupposto dell'imposta previsto dall'art. 2 del D. Lgs 15/12/1997, N. 446 e ciò anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale N. 156 del 21-5-2001, che ha sottolineato, fra l'altro, che l'IRAP rappresenta un tributo volto a colpire il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate;
- i più recenti orientamenti giurisprudenziali, tendono a sostenere che “tutti gli elementi caratterizzanti il rapporto intercorrente tra medico convenzionato e servizio sanitario nazionale escludono di per sé la esistenza di una autonoma organizzazione e non rendono necessarie le prove per la verifica dell’esistenza o meno della organizzazione rilevante ai fini della assoggettabilità dell’IRAP”. (Commissione Tributaria di Caserta: sentenza N. 9/05/09 del 08.01.2009);
- Con circ. n. 28/E del 28 maggio 2010, l’Amministrazione finanziaria ha preso atto dei più recenti orientamenti della Cassazione in materia di presupposto impositivo Irap, affermando che lo studio e le attrezzature di cui il medico deve obbligatoriamente dotarsi per adempiere alle prescrizioni della convenzione tipo con il SSN non costituiscono indice di autonoma organizzazione;
- l’ordinanza N. 24953/10 della Corte di Cassazione Sez. Tributaria, depositata il 08/12/2010, ha ribadito che “la disponibilità da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale …, rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento dell’attività convenzionale, non integra, di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo”.
Tanto premesso, poiché a giudizio dello scrivente non ricorrono le condizioni richieste per l'assoggettamento al tributo della propria attività professionale,

CHIEDE

che venga disposto l'integrale rimborso delle somme sopraindicate ed indebitamente versate, oltre interessi maturati e maturandi secondo quanto disposto dall'art. 38, DPR N. 602 del 29-9-73.
Trascorso infruttuosamente il termine di 90 giorni lo scrivente proporrà ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale.
Ogni comunicazione andrà trasmessa direttamente presso il domicilio eletto suindicato.
Si allegano :
- copie delle ricevute di versamento (F 24)

                                          Firma (medico )

              _______________________________________