Adempimento obbligatorio a carico dei medici con dipendenti (segretari, infermieri, collaboratori)
Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 111 del 14 maggio 2012 è stato pubblicato il Decreto Legge 12 maggio 2012, n. 57 ( CLIKKA e vai al Decreto ) recante "Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese".
Questo decreto all'art. 1, comma 2, del Decreto Legge 57/12 interviene, modificando l'art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08, prevedendo di fatto la possibilità di autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori entro e non oltre il 31 dicembre 2012.
Il testo è:
art 1, comma 2. Per consentire la definizione delle procedure standardizzate di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: "Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012".
Ricordiamo che - secondo l'art. 29, comma 4, del D.Lgs. 81/08 ( CLIKKA e vai al Decreto ) - il documento di valutazione dei rischi deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione stessa dei rischi (nel caso del medico, presso il suo studio).
IL MODULO DA UTILIZZARE E' IL SEGUENTE
(ringraziamo SNAMI Milano per avercelo gentilmente fornito)