(AGI) - Roma, 18 lug. - Slitta di un anno l'assicurazione obbligatoria per i medici prevista dal DL 138 del 13 agosto 2011. Con l'AC n. 5323 approvato oggi alla Camera dei Deputati - i medici possono tirare un sospiro di sollievo e ricominciare la trattativa con le compagnie. Resta invariato l'obbligo per tutti gli altri professionisti". A pochi giorni dall'entrata in vigore della legge che impone a tutti i professionisti italiani di contrarre una polizza per la responsabilita' civile, dunque, i medici sono riusciti a rimandare l'obbligo di un anno. "
Ai membri del Comitato Centrale e Consiglio Nazionale SNAMI.
Vi comunico che l'AMI, Associazione Medici Italiani, essendo scaduta l' assicurazione dell'anno scorso, ha stipulato una nuova convenzione rivolta agli iscritti SNAMI.
Per qualsiasi delucidazione e per le modalità di stipula potete rivolgervi direttamente all'agenzia: telefono 345/8810187-scudomedico@gmail.com
Vi allego uno schema della polizza e dei prezzi.
cordiali saluti
Renato Zerbinati
Presidente A.M.I.
Il problema attinente l'entrata in vigore dell'obbligo di assicurazione per i professionisti (compresi i medici) nasce da due normative:
- l'art. 3, punto 5, lett. e) del decreto legge 138/2011 (convertito dalla legge n. 148/2011 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 216 del 16/09/2011) ha introdotto l'obbligo dell'assicurazione professionale prevedendo: “...e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti”, gli ordini professionali dovendo essere riformati sì da garantire l'attuazione del suddetto obbligo entro un anno dall'entrata in vigore della richiamata normativa ( il 13/8/2011) e quindi il 12/08/2012
- la legge 24.03.2012 n.27 all'art.9 ha stabilito che il professionista al momento dell'incarico "deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale", la normativa essendo efficace dal 24.01.2012
Tale ultimo intervento normativo ha portato alcuni ordini professionali a ritenere che l'obbligo assicurativo fosse anticipato al 24.01.2012 rispetto all'agosto 2012. Tuttavia ritenuto che l'obbligo in questione era introdotto con il DL 138/2011 poi convertito nella legge 148/2011, il legislatore essendo tornato sul tema dell'assicurazione soltanto in relazione all'abrogazione da parte della legge 27/2012 art.9 della lett. d) del comma 5 dell'art.3 che stabiliva la determinazione del compenso (rendendo così necessario, nella stessa legge 27/2012, determinare i contenuti dell'incarico), l'entrata in vigore dell'obbligo assicurativo ritienesi essere confermata nel 12.08.2012.
L A P R O P O S T A A. M. I.