LEGGE 7 agosto 2012, n. 135
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. (12G0157) (GU n. 189 del 14-8-2012 - Suppl. Ordinario n.173)
art. 15 comma 11 bis. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, è tenuto ad indicare nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. Il medico ha facoltà di indicare altresì la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo; tale indicazione è vincolante per il farmacista ove in essa sia inserita, corredata obbligatoriamente di una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il farmacista comunque si attiene a quanto previsto dal menzionato articolo 11, comma 12»;
ciò significa che:
1. è obbligatorio in ogni caso, entro 30 giorni - ai sensi dell'art. 27, comma 7, lettera c del vigente ACN - scrivere sulla ricetta il principio attivo mentre è facoltativo indicare, accanto al principio attivo, un nome commerciale senza però aggiungere la dicitura “non sostituibile” (in tal caso il farmacista, come avveniva fino ad ora, può effettuare, su richiesta del paziente, il cambio);