"Dal sacro Monte Kailash, nel Transhimalaya, oltre la linea delle piogge, discesi all'estremo del Capo Comorin, dove le acque di tre antichi mari si congiungono. Ed oggi so che in ambo gli estremi vi sono templi". (Miguel Serrano)

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giovedì 2 dicembre 2010

DECRETO 11 DICEMBRE 2009

Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria. (09A15575) (G.U. Serie Generale n. 302 del 30 dicembre 2009)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente, tra l'altro, le condizioni di esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria;
Visto l'art. 79, comma 1-sexies, lettere a) e b) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 41, comma 6-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il quale prevede che:
a) sono potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN). A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro il 30 settembre 2008, sono individuate le modalita' con le quali, entro il 15 marzo di ogni anno l'Agenzia delle entrate, il Ministero del lavoro, della salute, delle politiche sociali e l'INPS mettono a disposizione del Servizio sanitario nazionale, tramite il sistema della tessera sanitaria, le informazioni utili a consentire la verifica della sussistenza del diritto all'esenzione per reddito del cittadino in base ai livelli di reddito di cui all'art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, individuando l'ultimo reddito complessivo del nucleo familiare, in quanto disponibile al sistema informativo dell'anagrafe tributaria. Per nucleo familiare si intende quello previsto dall'art. 1, del decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle finanze, del 22 gennaio 1993;
b) con il medesimo decreto di cui alla lettera a) sono definite le modalita' con cui il cittadino e' tenuto ad autocertificare presso l'azienda sanitaria locale di competenza la sussistenza del diritto all'esenzione per reddito in difformita' dalle predette informazioni, prevedendo verifiche obbligatorie da parte delle aziende sanitarie locali delle informazioni rese dagli assistiti in contrasto con le informazioni rese disponibili al Servizio sanitario nazionale e, in caso di accertata dichiarazione mendace, il recupero delle somme dovute dall'assistito, pena l'esclusione dello stesso dalla successiva prescrivibilita' di ulteriori prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale;
Considerato che alla luce di quanto previsto dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il citato art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, deve intendersi riferito al reddito ed alla composizione del nucleo familiare risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente a quello di riferimento;
Visto l'art. 1 del decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle finanze, del 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993, e successive modificazioni;
Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, il comma 5-bis, introdotto dall'art. 1, comma 810 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del Servizio sanitario nazionale e la ricetta elettronica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, attuativo del comma 5-bis del citato art. 50, concernente le modalita' tecniche per il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del Servizio sanitario nazionale e la ricetta elettronica;
Visto il decreto 17 marzo 2008 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008 ed, in particolare, l'allegato 12 del disciplinare tecnico allegato al medesimo decreto, il quale prevede la codifica nazionale delle condizioni di esenzione dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria;
Visto il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il codice di protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, il quale prevede l'istituzione del casellario centrale dei pensionati, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale del casellario centrale per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e degli elementi relativi ai titolari di trattamenti pensionistici ed, in particolare, che tale casellario e' tenuto a rilasciare le attestazioni concernenti l'iscrizione a chiunque sia tenuto a documentare lo stato di pensionato;
Considerato che, al fine di consentire la verifica della sussistenza del diritto all'esenzione per reddito del cittadino in base ai livelli di reddito di cui all'art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 inerenti i titolari di pensione al minimo e di pensione sociale, l'INPS mette a disposizione del Servizio sanitario nazionale, tramite il sistema della tessera sanitaria, gli elenchi dei soggetti titolari di pensione sociale o di assegno sociale ovvero di pensione integrata al minimo risultanti presso il casellario centrale dei pensionati;
Visto l'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, laddove la definizione di «stato di disoccupazione» include la condizione del soggetto gia' occupato ed attualmente privo di relazione di impiego, che sia «immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un'attivita' lavorativa secondo modalita' definite con i servizi competenti» di cui alla successiva lettera g) del medesimo art. 1, comma 2;
Visto il decreto interministeriale del 30 ottobre 2007 con il quale, in attuazione di quanto previsto all'art. 1-bis del citato decreto legislativo 19 dicembre 2000, n. 181, come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e' stato adottato il modello di scheda anagrafico-professionale, che costituisce la base delle informazioni il Sistema informativo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Ritenuto che, nelle more della piena disponibilita' delle funzionalita' del citato Sistema informativo lavoro, l'autocertificazione dello stato di disoccupazione debba essere fornita da parte dell'assistito e verificato dall'Azienda sanitaria locale presso i servizi competenti sopra richiamati, di cui al citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;
Visto altresi' l'art. 1, comma 1180 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di modifica dell'art. 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente le informazioni che i datori di lavoro sono tenuti a comunicare ai servizi competenti relativamente all'instaurazione, alla trasformazione e alla cessazione dei rapporti di lavoro;
Visto il decreto interministeriale del 30 ottobre 2007 con il quale, al fine di assicurare l'unitarieta' e l'omogeneita' del Sistema informativo lavoro su tutto il territorio nazionale, sono stati definiti gli standard e le regole per la trasmissione informatica delle comunicazioni di cui al citato art. 1, comma 1180 e seguenti;
Visto l'art. 1, comma 23 della legge 23 agosto 2004, n. 243, il quale prevede l'istituzione presso l'INPS del casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e delle altre informazioni relative ai lavoratori attivi;
Considerato che, al fine di consentire la verifica della sussistenza del diritto all'esenzione per reddito in base ai livelli di reddito di cui all'art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 inerenti i cittadini che non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi, l'INPS mette a disposizione delle Aziende sanitarie locali le specifiche funzionalita' di accesso al casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, limitatamente a tali nominativi;
Visto il Codice di deontologia medica, approvato dal Comitato centrale della federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri in data 16 dicembre 2006, con particolare riferimento agli articoli 9 e 10 concernenti il segreto professionale e la documentazione e tutela dei dati;
Ritenuto che, nell'ambito dell'attuazione delle disposizioni del presente decreto in ambito regionale, nelle more della piena disponibilita' a tutti i medici prescrittori delle funzionalita' del sistema informatico di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, il Sistema tessera sanitaria fornisce ai medesimi medici prescrittori gli elenchi dei propri assistiti con l'indicazione della sussistenza del diritto all'esenzione per reddito;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che ha espresso parere favorevole nella seduta dell'8 aprile 2009;  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 12 novembre 2009;

Decreta:

Art. 1
Controllo esenzioni per reddito
1. Ai fini del controllo della sussistenza del diritto degli assistiti all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria in base al reddito per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti comunicati dalle Aziende sanitarie locali e dalle regioni al Sistema tessera sanitaria attuativo dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia delle entrate rende disponibile al Sistema tessera sanitaria l'accesso in lettura alle informazioni contenute in uno specifico archivio separato dall'Anagrafe tributaria concernenti il reddito complessivo dei nuclei familiari con valore non superiore a 36.151,98 di cui all'art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; in relazione ai nuclei familiari con reddito complessivo superiore al predetto valore e' esclusivamente indicato tale elemento informativo. Le suddette informazioni sono appositamente elaborate sulla base dei dati disponibili al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, con riferimento al periodo di imposta il cui termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e' scaduto nell'anno immediatamente precedente a quello di elaborazione delle informazioni. In assenza di dichiarazione dei redditi, le predette informazioni sono riferite ai dati reddituali da lavoro dipendente ed assimilati comunicati dai sostituti d'imposta. Sono altresi' indicati i codici fiscali dei soggetti risultanti componenti dei nuclei familiari e le relazioni di parentela risultanti dalle dichiarazioni riferite al suddetto periodo d'imposta. L'accesso alle informazioni di cui al presente comma e' reso disponibile entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto ed a regime, per ciascun anno successivo, entro il termine di cui all'art. 79, comma 1-sexies, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni.
2. Ai sensi degli articoli 43 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'INPS entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto ed a regime, per ciascun anno successivo, entro il termine di cui all'art. 79, comma 1-sexies, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, rende disponibile al Servizio sanitario nazionale, tramite il Sistema tessera sanitaria, l'accesso in lettura alle informazioni contenute in uno specifico flusso concernente gli elenchi dei titolari di pensione sociale o di assegno sociale nonche' gli elenchi dei titolari di pensione integrata al minimo di cui al casellario centrale dei pensionati istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.
3. Il Sistema tessera sanitaria sulla base dei dati di cui ai commi 1 e 2, secondo le modalita' previste dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, nonche' attraverso specifiche funzionalita' di interrogazione:
a) seleziona, previa verifica delle eventuali incongruenze, i soli nuclei familiari sulla base delle soglie di reddito, di condizione di pensionato e di eta' di cui all'art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni per i soli soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale;
b) associa ad ogni singolo assistito dei nuclei familiari di cui alla lettera a), il codice di esenzione di cui al decreto ministeriale 17 marzo 2008 citato nelle premesse;
c) rende disponibile, annualmente, entro quindici giorni dalla disponibilita' dei dati di cui ai commi 1 e 2, ai medici prescrittori del SSN e alle Aziende sanitarie locali le informazioni di cui alla lettera b);
d) provvede a cancellare dai propri archivi le informazioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta che non dispongono delle funzionalita' di cui al comma 3, nelle more della piena disponibilita' delle funzionalita' del sistema informatico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, l'Azienda sanitaria locale di competenza provvede a fornire, direttamente ad ogni medico, su supporto cartaceo o magnetico, secondo le modalita' idonee a garantire il rispetto della riservatezza e tutela dei dati, le informazioni di cui al comma 3, lettera c), inerenti l'elenco dei propri assistiti con un codice di esenzione per reddito idoneo a non rivelare la condizione di esenzione. Tale elenco resta nella sola disponibilita' del medico prescrittore. Con riferimento agli altri medici prescrittori che non dispongono delle funzionalita' di cui al comma 3, le informazioni di cui al comma 3, lettera c) sono rilevate dalla prescrizione che ha originato l'accesso al medesimo prescrittore, ovvero, per le prestazioni in accesso diretto, dalla ricevuta di accettazione della prestazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
5. All'atto della prescrizione su ricettario del Servizio sanitario nazionale di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, il medico prescrittore, su richiesta dell'assistito, rileva l'eventuale codice di esenzione reso disponibile ai sensi del comma 4 relativo al medesimo assistito, lo comunica all'interessato e lo riporta sulla ricetta, provvedendo in alternativa ad annullare con un segno la casella contrassegnata dalla lettera «N» presente sulla ricetta. L'assistito puo' richiedere informazioni circa la propria posizione in merito al diritto all'esenzione per reddito recandosi presso l'Azienda sanitaria locale di competenza, sulla base delle comunicazioni regionali di cui all'art. 2.
6. Qualora l'assistito intenda avvalersi del diritto all'esenzione per reddito in difformita' con le informazioni di cui al comma 5, e' tenuto a recarsi presso l'Azienda sanitaria locale di competenza e a richiedere l'apposito certificato provvisorio di esenzione per reddito. A fronte di tale richiesta l'Azienda sanitaria locale, tramite le specifiche funzionalita' messe a disposizione dal Sistema tessera sanitaria, rilascia all'assistito il certificato provvisorio nominativo di esenzione per reddito, valido per l'anno solare in corso, che riporta il codice di esenzione da apporre sulla ricetta del Servizio sanitario nazionale. L'assistito puo' richiedere il certificato nominativo di cui al presente comma per ognuno dei componenti il nucleo familiare di appartenenza aventi diritto all'esenzione per reddito.
7. Il certificato provvisorio nominativo di esenzione, di cui al comma 6, viene rilasciato dall'Azienda sanitaria locale, tramite le specifiche funzionalita' messe a disposizione dal Sistema tessera sanitaria, solo a seguito di presentazione da parte dell'assistito di:
a) autocertificazione del diritto all'esenzione per reddito con riferimento al reddito complessivo ed al nucleo familiare riferito all'anno precedente a quello di erogazione delle prestazioni;
b) autocertificazione della condizione di percettore di pensione integrata al minimo ovvero di pensione sociale o di assegno sociale ovvero dello stato di disoccupazione, con l'indicazione del servizio competente di cui all'art. 1, comma 2, lettera g) del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 presso il quale risulta registrato, e il contestuale impegno dell'assistito a comunicare tempestivamente la data di cessazione dello stato di disoccupazione, che comportera' la perdita dell'esenzione prevista;
c) dichiarazione della consapevolezza delle conseguenze di carattere penale per il rilascio di false dichiarazioni, nonche' la consapevolezza che l'Azienda sanitaria locale attivera' il successivo controllo della veridicita' della dichiarazione resa;
d) acquisizione, all'atto dell'autocertificazione, di copia di un documento di identita' in corso di validita'.
8. Per gli assistiti di cui al comma 6, il medico prescrittore trascrive sulla ricetta del Servizio sanitario nazionale il codice di esenzione riportato sul certificato provvisorio di cui al medesimo comma 6.
9. Le strutture di erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale riconoscono l'esenzione per reddito solo in presenza del relativo codice di esenzione riportato dal medico sulla ricetta del Servizio sanitario nazionale e inviano al Sistema tessera sanitaria, per ogni prestazione erogata, anche l'informazione relativa al ticket non pagato.
10. Le Aziende sanitarie locali, nel rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati, di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, operano i controlli ai sensi degli articoli 43 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da concludersi entro 6 mesi dal momento in cui sono resi disponibili i dati di cui al comma 3, lettera c):
a) sul contenuto di tutte le autocertificazioni per reddito di cui al comma 7, accedendo, tramite il Sistema tessera sanitaria, alle informazioni di cui al comma 3, lettera c) riferite al periodo d'imposta rilevante ai fini del rilascio del predetto certificato provvisorio, attraverso le funzionalita' rese disponibili al Servizio sanitario nazionale, ovvero, limitatamente alle autocertificazioni per reddito non riscontrabili fra i dati di cui al comma 3, lettera
b), accedendo alle informazioni, rese disponibili dall'INPS, del casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, in relazione alle soglie di reddito di cui all'art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
c) sulle autocertificazioni dello stato di disoccupazione di cui al comma 7, richiedendone, nelle more della piena disponibilita' delle funzionalita' del Sistema informativo lavoro, la verifica ai servizi competenti, di cui all'art. 1, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e ne comunichera' gli esiti al Sistema tessera sanitaria.
11. Ove i controlli di cui al comma 10 evidenzino l'insussistenza del diritto all'esenzione per reddito, l'Azienda sanitaria locale comunica all'assistito l'elenco delle prestazioni fruite indebitamente in regime di esenzione per reddito ed il corrispondente ammontare della quota di partecipazione alla spesa a carico del cittadino da versare al Servizio sanitario nazionale, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione entro il quale provvedere al pagamento, ovvero esibire all'Azienda sanitaria locale la documentazione comprovante quanto dichiarato. L'Azienda sanitaria locale comunica altresi' all'assistito che, decorso inutilmente il predetto termine gli sara' inibito l'accesso a nuove prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale fino all'atto della regolazione del debito pregresso, in attuazione di quanto previsto dall'art. 79 del comma 1-sexies lettera b) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
12. Ai fini della predisposizione dell'elenco di cui al comma 11, l'Azienda sanitaria locale si avvale delle funzionalita' rese disponibili dal Sistema tessera sanitaria. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, sono definite le modalita' per il recupero, da parte delle aziende sanitarie locali, delle somme dovute dall'assistito ovvero per il riscontro della documentazione presentata dall'assistito di cui al comma 11 e per l'eventuale esclusione dalla prescrivibilita' di ulteriori prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto delle disposizioni inerenti la sicurezza e la riservatezza dei dati di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
13. Con riferimento alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nelle regioni per le quali risultano stipulati gli accordi di cui all'art. 2, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alla parte in cui stabiliscono che le esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su dichiarazione dell'interessato o di un suo familiare da apporre sulla ricetta.
14. I dati sono trattati secondo i principi di necessita', pertinenza e non eccedenza, nell'osservanza del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni.