Mar, 26/04/2011
I particolari.
(da Marco Perelli Ercolini, brevia n.18/2011)
CERTIFICATI CARTACEI DI MALATTIA
Nell’ipotesi in cui il medico non proceda all'invio on line del certificato di malattia perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica (ad es. eventi di malattia che richiedono ricovero ospedaliero o che vengono certificati da strutture di pronto soccorso o da medici privati ancora non abilitati all'invio telematico) e lo rilasci in forma cartacea, il lavoratore deve presentare l'attestazione al proprio datore di lavoro e, ove previsto, il certificato di malattia all'Inps, secondo le modalità tradizionali,
L’Inps, al fine di non penalizzare il lavoratore nell'esercizio dei suoi diritti, ha l'obbligo di accettare ancora la certificazione di malattia pervenuta in formato cartaceo nei casi previsti (Inps - messaggio del 20 aprile 2011, n. 9197):
“in ogni caso in cui il medico che non proceda all'invio on line del certificato di malattia, ad esempio perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica, ma rilasci la certificazione e l'attestazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore presenta l'attestazione al proprio datore di lavoro e, ove previsto, il certificato di malattia all'Inps, secondo le modalità tradizionali”.
L’Inps precisa inoltre che è in avvio un attento sistema di monitoraggio, completamente automatizzato che provvederà a segnalare alle Autorità competenti, al fine dell'eventuale esercizio dell'azione disciplinare, la ricezione da parte dell'Inps dei certificati cartacei, inviati da medici del SSN o con esso convenzionati.
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CONCLUSIONI:
1. i certificati cartacei sono a tutt'oggi pienamente validi e l'INPS è tenuta ad accettarli in base al Messaggio INPS n. 9197 del 20 aprile 2011;
2. i certificati cartacei possono essere rilasciati o dal medico di Medicina generale (Assistenza primaria e Guardia medica) in caso di non funzionamento del sistema telematico di compilazione e trascrizione del Certificato o da medici dipendenti o convenzionati (specialisti ambulatoriali ecc.) della Struttura pubblica se non è attivo (evidentemente per riprovevole "trasandatezza" da parte delle Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere) il sistema telematico, cioé la connessione a internet;
3. tutti i medici dell'SSN, dipendenti e/o convenzionati sono medici certificatori e tutti sono tenuti a certificare, con modalità anche cartacee, così come precisato nel punto 2, nell'ambito della loro attività professionale;
4. è opportuno sollecitare le Aziende, a livello Sindacale provinciale e tramite gli Ordini dei medici provinciali ad emettere apposite circolari chiarificatrici sulla materia che vanno pubblicizzate presso i medici della Dirigenza medica e della Specialistica ambulatoriale e presso i pazienti, spesso male informati;
5. è altresì opportuno che i medici di Assistenza primaria e di Continuità assistenziale, in caso di disguidi e/o di impropria richiesta di elaborazione ed invio telematico di certificati cartacei compilati da altre "figure" mediche oltre a rifiutarsi di dare seguito a tali richieste incongrue inviino al Direttore Generale, al Direttore di Distretto e al Responsabile UOASB del Distretto la seguente comunicazione:
Al Direttore Generale della ASL n..........
Al Direttore del Distretto n. ................
Al Responsabile OOASB del Distretto........
Il sottoscritto dott............................... medico convenzionato.............................. avendo avuto impropria richiesta da parte del paziente............................... di invio telematico di un certificato di malattia compilato dal dott.............................. operante presso la struttura pubblica...................................... chiede alle Sig.rie loro:
1. di pubblicizzare a mezzo apposita Circolare la corretta normativa a cui attenersi (messaggio INPS n. 9197 del 20 aprile 2011, circolare INPS n. 117 del 9 settembre 2011 ecc.)
2. di richiamare il medico sopracitato, in quanto non ha provveduto ad informare adeguatamente il paziente della piena validità del certificato cartaceo da lui compilato;
3. a provvedere sollecitamente i medici dipendenti e convenzionati della Specialistica ambulatoriale di idonea dotazione (pin e collegamento telematico) affinchè si ponga fine a negligenze e ritardi imputabili alla ASL.
2. di richiamare il medico sopracitato, in quanto non ha provveduto ad informare adeguatamente il paziente della piena validità del certificato cartaceo da lui compilato;
3. a provvedere sollecitamente i medici dipendenti e convenzionati della Specialistica ambulatoriale di idonea dotazione (pin e collegamento telematico) affinchè si ponga fine a negligenze e ritardi imputabili alla ASL.
Distinti saluti
dott................................................
qualifica.........................................