Un sanitario di turno presso il servizio di guardia medica aveva rifiutato di salire a bordo di un'autoambulanza che doveva intervenire in soccorso di un minore (poi deceduto dopo circa un'ora) nonostante gli fosse stato rappresentato dai genitori e dalla centrale operativa del 118 che il piccolo versava in imminente pericolo di vita.
Il medico, condannato penalmente in primo e secondo grado, aveva presentato ricorso alla Corte Suprema deducendo che la Corte di merito aveva ravvisato il delitto nella mera condotta materiale del rifiuto di salire sull'autoambulanza, senza collegare la medesima alla prestazione sanitaria richiesta che sarebbe stata comunque inefficace.
La Sentenza (Cass. Pen., Sez. VI, n. 2060 del 18 gennaio 2012)
Il delitto di pericolo prescinde dalla causazione di un danno effettivo e postula semplicemente la potenzialità del rifiuto a produrre un danno o una lesione.
È indubbio che di fronte alla denuncia della situazione di un paziente in imminente pericolo di vita, proveniente anche da fonte qualificata, il medico di guardia ha il dovere d'intervenire con tempestività per prestare ogni possibile soccorso.
Dott. Mariano Paternoster
Specialista in Medicina Legale
(si ringrazia Assuero Musco per la collaborazione)