L'esito favorevole del ricorso al TAR Campania fatto dai colleghi Alberto Guarriello, Di Chiara Paola Francesca Irene, Vendemmia Pasquale, D'Agostino Rosa, Cicala Michele, Rianò Primerano Giovanni è stato confermato dal Consiglio di Stato.
Viene richiesto richiesto parere legale per definire i successivi passaggi di competenza sindacale.
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Sentenza TAR
Sentenza Consiglio di Stato
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S.N.A.M.I.
Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani
Segreteria Regionale della Campania
Piazza Matteotti 67 – 81100 CASERTA
tel. 0823 327360 fax 0823 205833
e.mail: snamicampania@interfree.it
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Il Presidente Regionale
PROT. n. 010/395 del 19 ottobre 2010
All’Avv. Ennio Grassini
OGGETTO: richiesta parere
Egregio Avvocato,
l'esito favorevole del ricorso al TAR Campania dai colleghi Alberto Guarriello, Di Chiara Paola Francesca Irene, Vendemmia Pasquale, D'Agostino Rosa, Cicala Michele, Rianò Primerano Giovanni è stato confermato dal Consiglio di Stato.
Le richiediamo, in conseguenza di ciò, un parere legale sull’argomento per definire i successivi passaggi di competenza sindacale.
Distinti saluti
Giorgio Massara
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Pubblichiamo, in merito all'ordinanza del Consiglio di Stato, il parere dello Studio legale Grassini restando in attesa della notifica dell'ordinanza de quo da parte dei ricorrenti e riservandoci, in caso di eventuale inerzia delle controparti, di avviare le necessarie azioni sindacali regionali dopo l'avvio di quelle provinciali (determinazione carenze fatte dal Comitato aziendale ex art. 23 della ASL Caserta e trasmissione delle medesime al Servizio regionale Medicina di Base).
STUDIO LEGALE GRASSINI
CORSO GIANNONE 86 – 81100 CASERTA
Tel. 0823 351101 - 0823 446980
Spett.le SNAMI Regione Campania
Ill.mo Presidente,
in ordine al richiesto parere (v/s prot. 010/395 del 19.10.2010) si prospetta quanto segue:
Relativamente al provvedimento del Consiglio di Stato richiamato, è opportuno preliminarmente sottolineare che non si tratta di sentenza (quindi provvedimento definitivo che chiude il giudizio, anche nel merito) bensì di una ordinanza emessa in sede cautelare, la quale ha rigettato esclusivamente la richiesta di sospensione della efficacia della sentenza di primo grado (TAR), imponendo quindi alla Regione Campania ed alla ASL, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, come individuate dalla normativa vigente e nelle more del processo di appello, ogni incombente successivo.
Il comportamento della ASL e della Regione ora, dovrà essere improntato al pieno rispetto delle regole di diritto che presiedono vicende analoghe e per le quali si rinvia al precedente parere già fornito, in data 18.06.2010.
Anche in questo caso, all'esito della notifica della ordinanza de quo, nella eventuale inerzia delle controparti, si potranno apprezzare eventuali azioni sindacali.
Si resta a disposizione per ogni chiarimento.
Caserta 20.10.2010
Avv. Ennio Grassini