Le OO.SS., FIMMG, SNAMI, SMI, Intesa Sindacale,
(firmato in originale)
VISTO
il decreto n.10 del 14/02/2011 adottato dal commissario ad acta con il quale si prevede l'avvio a regime della trasmissione della ricetta elettronica a partire dal 01.07.2011 e dalla stessa data l'applicazione di sanzioni per i Medici inadempienti all'invio delle ricette elettroniche inferiori all 80% del totale,
CONSIDERATO
che tale disposizione è illegittima, prevaricante, inaccettabile e viziata perché non rispettosa di norme poste a monte che prevedono e definiscono il percorso per l'applicazione del DPCM del 26 marzo 2008 con il costante coinvolgimento delle organizzazioni sindacali;
che infatti l'ACN per i Medici di Medicina Generale pubblicato il 30.07.2010, (strumento attuativo della normativa vigente per quello che concerne le funzioni e gli obblighi dei medici convenzionati) con norme specifiche, disciplina le modalità attuative del citato decreto DPCM del 26 marzo 2008 contemplando sempre e comunque il previo accordo tra la parte Pubblica, le Regioni, e le OO Sindacali rappresentative di categoria;
che in particolare
- l'art 13 bis comma 5 prevede che "...ai fini dell'assolvimento dei compiti previsti dal DM del 4 aprile 2008 e DPCM marzo 2008, per la realizzazione del progetto Tessera Sanitaria Elettronica e Ricetta Elettronica nonché per l'assolvimento dei compiti relativi al flusso informativo di cui all'art 59 bis, il medico aderisce ed utilizza i sistemi informativi messi a disposizione delle regioni secondo modalità e strumenti definiti fra le parti a livello regionale"
- gli artt. 4 e 6 prevedono, per la definizione e attuazione dei compiti in oggetto la necessità di un Accordo Integrativo Regionale;
- che per quel che concerne le sanzioni individuate al decreto 10 per la trasmissione delle ricette per un totale inferiore all'80%, queste sono possibili solo ed esclusivamente nelle condizioni previste all'art 59 Ter comma 1 e comma 5 nei quali viene stabilito e concordato l'adesione obbligatoria dei MMG con l'utilizzo di sistemi informativi messi a disposizione delle regioni e il relativo sanzionamento comma 5 "...la riduzione non è applicata nei casi in cui l'inadempienza dipenda da cause tecniche non legate alla responsabilità del medico e valutate tramite verifiche disposte dal Sistema Tessera Sanitaria"
- che la Regione Campania è l'unica in Italia a non avere neanche iniziato la contrattazione decentrata per il rinnovo degli Accordi Integrativi Regionali della Medicina Generale, nonostante che l'Atto di Intesa sottoscritto dalla Conferenza Stato - Regioni nel 2005 imponeva che dalla firma degli Accordi Collettivi Nazionali dovessero trascorrere sei mesi al massimo per sottoscrivere gli Accordi Regionali;
RITENUTO
che alla luce delle richiamate disposizioni normative, il decreto n.10 del 14/02/2011 è palesemente illegittimo per l'assenza di un percorso concordato con le OO SS, previsto dalla legge,
che è evidente altresì una illegittima ed inaccettabile violazione delle prerogative sindacali;
che inoltre e a prescindere dalle evidenziate illegittimità non può che denunciarsi un illegittimo ed arbitrario percorso attuativo della normativa, con il coinvolgimento diretto dei singoli MMG in percorsi di formazione e di addestramento (con modalità coercitive), di discutibile utilità e per giunta non concordati con le OOSS
Tanto visto, considerato e ritenuto, le sottoscritte OO.SS.,
DIFFIDANO ORA PER ALLORA,
Il Presidente della Giunta Regionale On. Caldoro nella sua qualità di Commissario per l'Assessorato alla Sanità Regione Campania e tutti i Commissari AA.SS.LL. della Regione Campania,
al rispetto della normativa richiamata, al conseguente coinvolgimento delle OOSS essendo detto coinvolgimento necessario ed imprescindibile e all'apertura immediata di un tavolo negotiale per individuare definire e concordare un percorso legittimo e condiviso per l'avvio a regime della trasmissione della ricetta elettronica che soprattutto superi e sani le evidenti quanto gravi lesioni alla corretta espressione della libertà sindacale (peraltro normativamente prevista); all'avvio delle sanzioni verso i MMG della Regione Campania dal 01.07.2011 ed all'avvio di qualsivoglia iniziativa connessa a quanto disposto dal suddetto Decreto Commissariale n. 10 del 14/02/2011, in assenza di un Accordo Regionale in cui vengano definiti strumenti e modalità attuative delle norme dell'ACN citate.
Rappresentano, sin da ora che il protrarsi di un atteggiamento arrogante ed offensivo per la categoria dei MMG, peraltro attuato con decreti commissariali che tentano di aggirare le volontà normative e negoziali, prevedendo compiti ed obblighi senza alcuna contrattazione, e violando le più elementari prerogative sindacali, costituzionalmnete tutelate, non potrà che essere considerato di fatto un atteggiamento ostile verso la categoria.
Ciò renderà altresì inevitabile sia lo stato di agitazione che lo sciopero, sia soprattutto il ricorso alle competenti A.G. per tutte le violazioni delle prerogative sindacali integrando nel Decreto 10 gli estremi di un comportamento antisindacale tradotto in atto giuridico che ha comportato e comporta l'impossibilità di godere ed esercitare dei diritti sindacali.
FIMMG SNAMI SMI Intesa Sindacale
(firmato in originale)