Ai Membri della Consulta delle Regioni
p.c. al Comitato Centrale e Consiglio Nazionale
Egregi Colleghe e Colleghi,
Ci accingiamo ad opporci in tutte le sedi in seguito alle disposizioni della circolare SISAC del 4 Aprile 2012 (prot. 282/2012) che suggerisce la sospensione al 2010 di quanto prevede l'art 59, lettera A-QUOTA CAPITARIA, comma 4, 5, 6 dell' ACN in vigore (fondo per la ponderazione qualitativa) interpretando l'art. 9 del DL 78/2010 e l'art. 16 del DL 98/2011 sul parere del M.E.F. (prot. 26186 del 20/03/12).
CONSIDERAZIONI
1. D.L.78/20101. l'art. 9 ha per oggetto il contenimento delle spese in materia di pubblico impiego ed il comma 1 riguarda esclusivamente quell'ambito, riferendosi al trattamento economico dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e non le risorse destinate al trattamento accessorio del personale del SSN;
2. l'art. 9, comma 17, nell'ambito del contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, congela le procedure di rinnovo per il personale dipendente;
3. in virtù dell'espressa disposizione del comma 24, il comma 17 spiega effetti anche per il personale convenzionato. Ad esso (comma 17) esclusivamente e specificamente si riferisce senza menzionare il comma 1. Il congelamento riguarda quindi solo le procedure contrattuali di rinnovo anche del personale convenzionato, ma non le clausole e condizioni contrattuali attuali e la loro applicazione;
4. il blocco del rinnovo contrattuale (comma 17) e non altro (comma 1) è il risparmio di spesa riferito al personale convenzionato perseguito come specifico obiettivo dal DL 78/2010, come direttamente confermato dal comma 16, art. 9 allorquando dà atto “delle economie di spesa per il personale dipendente e convenzionato che si determinano per gli enti del SSN in attuazione di quanto previsto dal comma 17 del presente articolo”.
5. D.L. 98/20115. l'art 16 comma 1 lettera b prevede che, fatta salva la promulgazione di appositi regolamenti, possa essere disposta una proroga fino al 31/12/2014 “delle vigenti disposizioni che limitano” (e non vietano) “ la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale...” e tale proroga può riguardare anche il personale convenzionato del Servizio Sanitario Nazionale per effetto della disposizione del 1 comma 2 dello stesso articolo 16,6. Ne consegue che potranno costituire oggetto di proroga unicamente le vigenti disposizioni che al riguardo, per quanto sopra detto dei convenzionati, sono specificatamente individuate dal DL 78/2010 art. 9 comma17 nel blocco del rinnovo contrattuale quindi nel trascinamento ulteriore delle clausole e condizioni contrattuali in vigore risalenti all'ultima contrattazione.
6. Il congelamento al trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010 previsto dal comma 1 per i pubblici dipendenti non è contemplato da nessuna norma di legge per il personale convenzionato col SSN. E tantomeno dal DL 98/2011 che fa riferimento esplicito alle “vigenti disposizioni”.
Queste le nostre motivazioni preliminari per cui riterremo illegittimi e saranno suscettibili di rivalsa i comportamenti delle Aziende Sanitarie che non applicheranno il disposto dall'art 59 lettera A commi 4, 5, 6 dell'ACN in vigore. Verranno sottoposte all'avvocato del sindacato per una ratifica della giustezza delle considerazioni sopraesposte e per una consulenza su come procedere tecnicamente.
Vi invito ad esprimere una opinione Vostra e,tenuto conto della importanza del contendere, dei consulenti legali delle vostre Sezioni.
Cordiali saluti
Domenico Salvago
Responsabile Nazionale Consulta delle Regioni
quesito SISAC
risposta MEF