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domenica 11 luglio 2010

Sentenza TAR Campania

N. 07691/2010 REG.SEN.
N. REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3211 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Saverio Fabozzi, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Romaniello, con domicilio ex a. 35 RD 26.06.1924, n. 1054 presso la Segreteria della Sezione
contro
Regione Campania e ASL Caserta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difesa dall'avv. Alberto Armenante, con domicilio eletto in Napoli, via S. Lucia, n. 81 presso gli Uffici dell’Avvocatura Regionale;
nei confronti di
Filomena Ferrara, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
(ricorso introduttivo)
della deliberazione n. 206 del 2 marzo 2009, con il quale sono state individuate le zone carenti di assistenza primaria per il triennio 2006/2008, nella parte in cui, per il Comune di Trentola Ducenta (CE), per l’anno 2007, è stata individuata una sola zona carente, anziché tre;
(motivi aggiunti)
decreto dirigenziale n. 107 del 18.05.2009 nella parte in cui la Regione Campania, nell’approvare e pubblicare gli elenchi delle zone carenti di assistenza primaria per il triennio 2006/2008, 1) ha individuato, per l’ano 2007, una sola zona carente anziché tre; 2) ha previsto che la riserva del 67%, in favore dei medici in possesso dell’attestato di formazione, per gli incarichi di assistenza primaria, va calcolata su base “comunale” e non regionale;
una agli atti preordinati, connessi e consequenziali, tra cui, quatenus opus, e in parte qua, il parere del Comitato Regionale ex. A. 24 dell’A.C.N. del 17.03.2009 e del 7.05.2009 e il decreto dirigenziale della Regione Campania n. 18/2009.
Visto il ricorso, notificato il 19 maggio 2009 e depositato l’11 giugno 2009, con i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti, notificati il 9 luglio 2009 e depositati il 13 luglio 2009, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e dell’ASL Caserta.
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2010 il dott. Andrea Pannone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Si assume in atto introduttivo di giudizio che il ricorrente è attualmente inserito nelle graduatorie stilate dalla Regione Campania, relative agli anni 2006 e 2007, per i medici aspiranti agli incarichi di medicina generale.
Con deliberazione del Direttore Generale dell’ASL CE/2 n. 226 del 2.03.2009 venivano individuate 15 zone carenti per l’anno 2007, con 1 sola zona per il Comune di Trentola Ducenta, anziché 3 da pubblicare per il rapporto ivi esistente tra residenti, esclusi quelli in età pediatrica, e medici già incaricati.
Pertanto il ricorrente, conosciuta per puro caso l’esistenza di detta deliberazione, in data 20.03.2009 notificava all’ASL CE/2 un atto di significazione con il quale evidenziava l’errore materiale in cui era incorsa nella individuazione delle zone carenti nonché formulata la richiesta di accesso a tutti gli atti del procedimento “aventi ad oggetto la formazione delle zone carenti per il conferimento degli incarichi di assistenza primaria, delle certificazioni richieste dall’ASL CE/2 ai vari comuni in essa ricadenti, attestanti il numero dei residenti alla data del 31.12.2006”. A tale atto non veniva dato alcun seguito da part dell’amministrazione.
Con il ricorso in trattazione l’interessato ha dedotto i seguenti motivi così epigrafati: I) Violazione e falsa applicazione dell’a. 33 ed allegato B) dell’accordo collettivo nazionale vigente per la medicina generale. II) Difetto di istruttoria. Eccesso di potere per sviamento. Difetto di motivazione. Ulteriore e falsa applicazione dell’a. 33 ed allegato B) dell’accordo collettivo nazionale vigente per la medicina generale. Violazione e falsa applicazione della legge 241/1990.
Con i motivi aggiunti il ricorrente, premesse le medesime circostanze di fatto, ha dedotto le seguenti censure così epigrafate: I) Violazione e falsa applicazione dell’a. 33 ed allegato B) dell’accordo collettivo nazionale vigente per la medicina generale. Travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione dell’a. 16 dell’accordo collettivo nazionale vigente per la medicina generale. Ulteriore e falsa applicazione dell’a. 33 ed allegato B) dell’accordo collettivo nazionale vigente per la medicina generale. Abuso di potere. Eccesso di potere per sviamento. Ingiustizia manifesta. Difetto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione della legge 7.08.1990, n. 241. III) Violazione e falsa applicazione della legge 241/1990, così come modificata dalla legge n. 15/2005. Difetto assoluto di motivazione. Difetto di istruttoria e di valutazione,. Eccesso di potere per illogicità. Illegittimità manifesta.
Con memoria depositata il 29 luglio 2009 la Regione Campania deduceva quanto segue.
Si osserva in primo luogo che l’a. 33 dell’Accordo Collettivo nazionale del 2005, asseritamente violato, nel prevedere il rapporto ottimale medici-assistiti per l’assistenza primaria (un medico ogni 100 abitanti residenti) (comma9), consente, già sulla scorta della disciplina dettata in via generale, alle regioni, di indicare, per ambiti territoriali dell’assistenza primaria medesima, un diverso rapporto medico-popolazione residente e comunque fino ad un aumento massimo del 30%.
Inoltre il comma 15 dello stesso articolo 13 fa salva l’individuazione a livelli regionale di specifiche e peculiari modalità di determinazione degli ambiti da definirsi e dichiararsi carenti, anche sulla base del numero medio di assistiti in carico ai medici gi9à inseriti e dell’effettiva capacità ricettiva del relativo ambito territoriale e previo parere del comitato aziendale.
A ciò va aggiunto che, in considerazione del continuo flusso migratorio, particolarmente diffuso nei comuni del Sud, non sempre è agevole il calcolo del rapporto ottimale, correndosi spesso rischio di dichiarare carenti ambiti presso i quali risulta impossibile acquisire scelte.
Le dedotte censure avverso gli atti regionali gravati con motivi aggiunti appaiono del pari infondate.
Infatti la locuzione impiegata in ambito regionale, secondo cui la riserva del 67% degli incarichi vacanti di assistenza primaria e di continuità assistenziali, riconosciuta ai possessori dell’attestato di formazione di medicina generale di cui all’a. 1, comma 2, del dlgs 256/1991, andrà calcolata sulla base dell’ambito territoriale di scelta, espressione che, a detta del ricorrente, sarebbe interpretabile come indicativa di un calcolo da effettuarsi sulla base dei singoli comuni, deve, si ritiene, essere interpretata invece alla luce del tenore dell’a. 16 ACN, il quale, al comma 7, fa salvo il disposto dell’a. 34, comma 2, lettera a).
Ora, posto che l’a. 34, comma 2, lettera a) prevede che possano concorrere al conferimento degli incarichi anche i medici inseriti in elenchi di assistenza primaria di altre regioni, appare evidente che il calcolo della percentuale, riferito all’ambito territoriale di scelta, riguardi correttamente l’ambito regionale nel quale conferire l’incarico.
In data 25 marzo 2010 il ricorrente depositava memoria a sostegno delle proprie ragioni.
All’udienza dell’8 aprile 2010 il ricorso veniva posto in decisione.
DIRITTO
Il decreto dirigenziale n. 107 del 18.05.2009 (Settore Prevenzione, Assistenza Sanitaria, Igiene Sanitaria della regione Campania), nell’approvare e pubblicare gli elenchi delle zone carenti di assistenza primaria per il triennio 2006/2008, 1) ha individuato, per l’ano 2007, una sola zona carente anziché tre, nel Comune di Trentola Ducenta; 2) ha previsto che la riserva del 67%, in favore dei medici in possesso dell’attestato di formazione, per gli incarichi di assistenza primaria, va calcolata su base “comunale” e non regionale.
Il ordine al secondo punto è agevole osservare che le medesima Regione Campania, nei suoi scritti difensivi, ha dedotto che “il calcolo della percentuale, riferito all’ambito territoriale di scelta, riguardi correttamente l’ambito regionale nel quale conferire l’incarico”.
Ed allora, in tale parte, il ricorso risulta palesemente fondato atteso che nelle premesse del decreto si richiama il parere espresso dal Comitato Regionale ex a. 24 del A.C.N. vigente che, nella seduta del 17.03.2009, ha stabilito che la percentuale da attribuire ai medici possessori di attestato di formazione è pari al 67% da applicare su base aziendale per gli incarichi di C.D. e su base dell’ambito territoriale di scelta per gli incarichi di A.P.Il ricorso va pertanto accolto intendendosi sostituito l’aggettivo “territoriale” con l’aggettivo “regionale”.
Il ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe anche in ragione del numero delle zone carenti riconosciute (una) in luogo di quelle, a suo giudizio, spettanti (tre) nel Comune di Trentola Ducenta.
Anche per tale parte il ricorso deve ritenersi fondato, quantomeno sotto il dedotto profilo dell’eccesso di potere per difetto di motivazione.
La difesa dell’amministrazione ha infatti invocato l’astratta possibilità che il numero delle vacanze non corrisponda al risultato aritmetico derivante dall’applicazione dei criteri fissati nella normativa contrattuale. Ma tale astratta possibilità deve essere concretamente esercitata attraverso una congrua motivazione, del tutto assente nel caso di specie.
Il ricorso deve essere pertanto accolto nei sensi suddetti con compensazione delle spese di giudizio per giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione Quinta, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti indicati in epigrafe nei sensi di cui in motivazione.
Compensati spese, competenze ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2010 con l'intervento dei Signori:
Antonio Onorato, Presidente
Andrea Pannone, Consigliere, Estensore
Gabriele Nunziata, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/05/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO