"Dal sacro Monte Kailash, nel Transhimalaya, oltre la linea delle piogge, discesi all'estremo del Capo Comorin, dove le acque di tre antichi mari si congiungono. Ed oggi so che in ambo gli estremi vi sono templi". (Miguel Serrano)

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martedì 6 luglio 2010

Convocazioni improprie a visita medica dei Medici di Continuità Assistenziale



Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani
Sezione Provinciale di Benevento
82032 CERRETO SANNITA (BN) - Via Fontana n. 4 – tel- fax 0824/ 861189

Lì, 11 maggio 2010

Al Commissario Straordinario
ASL BN
Al Subcommissario Sanitario
ASL BN
All'Assessorato alla Sanità
Regione Campania
e p.c. All'Ispettorato del Lavoro
Benevento
Sedi

Oggetto: convocazioni a visita medica dei Medici di Continuità Assistenziale.

Con la presente, la scrivente organizzazione sindacale chiede chiarimenti in merito alle convocazioni a visita medica dei Medici di Continuità Assistenziale, in considerazione delle norme contenute nel Dlgs 626/94 e 81/08 , citata nella lettera di convocazione, e delle altre norme delle leggi vigenti.
In particolare va precisato che i medici di Continuità Assistenziale sono convenzionati e non dipendenti. Inoltre l’art. 5 della legge 300/70 (accertamenti sanitari), così recita:
Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sull’idoneità e sull’infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
L’art. 5 della L. 300/70 che si riporta per esteso è considerata la principale norma che limita la possibilità per il datore di lavoro, e dunque per il medico competente che dal datore di lavoro viene nominato, di eseguire accertamenti sanitari. Da un’attenta lettura dell’articolato si evince che lo stesso non si limita a vietare gli accertamenti sanitari ma indica la facoltà di far eseguire detti accertamenti da parte di enti pubblici e di istituti specializzati di diritto pubblico. In altre parole pone dei limiti al medico competente nell’eseguire le viste mediche, limiti ulteriormente specificati dallo stesso D. Lgs. 626/94.

Anche alla luce della più recente normativa raccolta nel T.U. n. 81/08 emergono alcune considerazioni che rafforzano i dubbi sulla correttezza della procedura messa in atto dai Medici Competenti aziendali. Infatti, si evince chiaramente che:
• Il «medico competente» collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
• Art 2 comma 1 lettera m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
• (il medico competente) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 attraverso protocolli Sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
• Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
a) in fase preassuntiva;
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
• Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirate al rischio ritenute necessarie dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Pertanto la sorveglianza sanitaria NON deve includere accertamenti sanitari:

1. Finalizzati a verificare il possesso di particolari requisiti e non correlati ai rischi cui il lavoratore è esposto;
2. su richiesta del datore di lavoro per controllare l’idoneità fisica o le assenze per infermità del lavoratore.

     Data la particolare tipologia di lavoro in Continuità Assistenziale (ma vale anche per tutta la medicina convenzionata: medici di famiglia, pediatri di l. s., specialisti ambulatoriali) tutta la fattispecie riguardante la materia è prevista dall’A. C. N..

     Fatto questo breve excursus, si chiede risposta scritta ai seguenti quesiti:
• Chi ha richiesto queste visite mediche?
• Per quale fine sono state richieste?
• Tali visite mediche sono previste per tutti i medici convenzionati?
• E' stata fatta una valutazione dei rischi sia generici che specifici?
• Sono stati individuati e adottati i DPI?
• Quale protocollo sanitario è stato definito e in funzione di quale rischio specifico?
• E' stata fatta informazione-formazione ai lavoratori in oggetto al fine della prevenzione dei rischi generici e specifici?
     Premettendo che ogni abuso in materia sarà segnalato da codesta organizzazione sindacale alle competenti autorità giudiziarie, si sollecita, esauriente e chiarificatrice risposta.
SNAMI – sezione provinciale di Benevento

Il Responsabile Settore Continuità Assistenziale                                   Il Presidente

                     Dott. Assuero Musco                                           Dott. Alfredo Montefusco