Miei cari amici vicini e lontani di filogamiana memoria, ora che tutti stiamo festeggiando l'arrivo agognato del 13 settembre salutato come il giorno della scomparsa della stampa del certificato di malattia, a me sembra che lo abbiamo preso ancora una volta in quel posto!
Ci siamo letta la circolare inps 117 del 9 settembre 2011 (scaricabile o leggibile sul sito inps) nella parte in cui "SI RIBADISCE CHE IL MEDICO CHE REDIGE IL CERTIFICATO TELEMATICO, E' TENUTO, SE RICHIESTO DAL LAVORATORE .....ETc....A RILASCIARE COPIA CARTACEA DEL CERTIFICATO....ETC".
E allora? qualcuno ha da dire qualcosa?
E ci siamo letti la circolare 118 del 12 settembre, dico 12 settembre dove si dice ai datori di lavoro inadempienti, cioè tutti, come procurarsi il codice di accesso.
Ma il sistema non doveva essere a regime dal 13 settembre?
Perchè sbandierare ai quattro venti una vittoria di Pirro, "ingenui "(eufemismo) che non siamo altro?
Saluti cordiali
Ciro Di Benedetto
_______________________________
Circolare INPS numero 117 del 09-09-2011
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Coordinamento Generale Medico Legale
Roma, 09/09/2011 Circolare n. 117
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Al Presidente
e, per conoscenza, Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti
del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps. Ulteriori modalità di invio degli attestati ai datori di lavoro privati tramite i propri intermediari.
SOMMARIO:
1. Quadro normativo.
2. Disposizioni attuative.
3. Istruzioni per i datori di lavoro/intermediari.
4. Istruzioni per il lavoratore.
5. Istruzioni procedurali per le sedi.
1. Quadro normativo
La trasmissione telematica all’Inps delle certificazioni di malattia dei lavoratori dei settori privato e pubblico da parte dei medici è divenuta operativa a seguito, rispettivamente, del Decreto Interministeriale (Ministero della Salute e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) del 26.02.2010 e della circolare n. 1 del 19.03.2010 del Dipartimento della Funzione pubblica e Dipartimento della digitalizzazione della pubblica amministrazione e dell’innovazione tecnologica.
La normativa di riferimento per i due settori è la seguente:
PRIVATO:
art. 1, comma 149, della L. 311/2004 (prevede la trasmissione telematica del certificato di malattia, da parte del medico curante, all’INPS);
art. 1, comma 810, della L. 296/2006 (aggiunge il comma 5 bis all’art. 50 del D.L. n. 269/1993, convertito con modificazioni, dalla L. n. 326/2003 - rende disponibile, dal 1° luglio 2007, il collegamento in rete dei medici del SSN, secondo le regole del sistema pubblico di connettività);
D.P.C.M. del 26.3.2008 (definisce i principi generali relativi alle modalità di trasmissione telematica);
decreto interministeriale del 26.2.2010 e disciplinare tecnico ad esso allegato (definiscono le modalità tecniche per l’invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC);
art. 25 della L. 183/2010 (uniforma il regime del rilascio e della trasmissione delle certificazioni di malattia per il settore privato a quello già previsto per il settore pubblico).
PUBBLICO:
art. 55 septies del D.Lgs. 165/2001 introdotto dall’art. 69 del D.Lgs. 150/2009.
2. Disposizioni attuative.
Con le circolari n. 1 del 19.03.2010 e n. 2 del 28.09.2010 del Dipartimento per la funzione pubblica e il Dipartimento della digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica, sono state fornite, per i lavoratori del settore pubblico, le necessarie istruzioni operative ai fini dell’attuazione del nuovo processo che è stato avviato a decorrere dal 3 aprile 2010.
In particolare, sono state previste specifiche sanzioni, nei confronti dei medici del SSN o ad esso convenzionati, in caso di inosservanza circa gli obblighi di trasmissione telematica delle certificazioni di malattia e si è provveduto a fissare un periodo transitorio, inizialmente di quattro mesi e poi prorogato fino al 31 gennaio 2011, per la messa a regime di tale sistema.
Inoltre, la citata circolare n.1 del 19.03.2010 ha stabilito, per i lavoratori del settore pubblico, l’esonero dall’obbligo di presentazione delle attestazioni di malattia al proprio datore di lavoro, fermo restando l’onere, a carico del suddetto lavoratore, di comunicare tempestivamente l’assenza dal lavoro all’azienda.
Successivamente, è intervenuta la circolare n. 1 del 23.02.2011 del Dipartimento per la funzione pubblica e il Dipartimento della digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica, che ha stabilito la conclusione del predetto periodo transitorio ribadendo che, a decorrere dal 1° febbraio 2011, nei casi di violazione della normativa in materia di trasmissione telematica dei certificati, purché non vi siano giustificati motivi che impediscano l’utilizzo delle tecnologie informatiche, i medici potranno incorrere in sanzioni disciplinari secondo criteri di gradualità e proporzionalità. Analogamente, il processo di telematizzazione della certificazione di malattia e’ partito, anche per i lavoratori del settore privato, a decorrere dal 3 aprile2010aseguito dell’emanazione del citato Decreto interministeriale del 26 febbraio 2010 e del relativo disciplinare tecnico (Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19.3.2010).
Recentemente, l’art. 25 della Legge n. 183/2010 (Collegato Lavoro), fa rimando integrale ed esplicito all’art. 55 septies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - introdotto dall’art. 69 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 – cosi’ uniformando totalmente il regime del rilascio e della trasmissione delle suddette certificazioni per i casi di assenza per malattia dei dipendenti dei settori pubblico e privato, ivi compresi gli aspetti sanzionatori riferiti ai medici del SSN o con esso convenzionati eventualmente inadempienti.
Nell’ottica di recepire tutte le innovazioni normative, nel tempo, l’Istituto ha emanato diverse circolari: n. 60/2010, n. 119/2010 e n. 164/2010 con le quali sono state fornite istruzioni operative sul nuovo flusso telematico, sia con riferimento a specifiche competenze previste per il medico che, soprattutto, ai servizi offerti al lavoratore e al datore di lavoro per la consultazione e la stampa dei certificati e degli attestati di malattia.
Con la circolare n. 4 del 18.03.2011 dei Dipartimenti della funzione pubblica e della digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sono state impartite ulteriori disposizioni che, ribadendo le modalità per l’invio delle certificazioni di malattia, mirano ad uniformare il regime della ricezione, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, degli attestati di malattia dei propri lavoratori. La norma, infatti, dispone l’obbligatorietà per i datori di lavoro privati - che dovranno adeguarsi entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della circolare avvenuta con Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2011 (13 settembre 2011) - di utilizzare i servizi messi a disposizione dall’Inps, esonerando il lavoratore in stato di malattia dall’invio dell’attestato.
Solo nei casi in cui non sia stato possibile procedere all’invio telematico della certificazione suddetta ed il medico curante abbia rilasciato in modalità cartacea il certificato e l’attestato al lavoratore, quest’ultimo dovrà inviare il certificato medico all’INPS, entro il termine di due giorni dal rilascio e l’ attestato di malattia al proprio datore di lavoro secondo le modalità tradizionali. Resta fermo l’obbligo del lavoratore di comunicare all’azienda l’assenza dovuta all’evento di malattia, secondo le norme contrattuali vigenti.
Con tale circolare i Ministeri emittenti hanno espresso l’avviso che, a seguito dell’entrata in vigore (24.11.2010) della legge n. 183/2010, la gestione della certificazione di malattia e della connessa attestazione della inidoneità al lavoro sia totalmente equiparata per i lavoratori dei settori pubblico e privato.
Pertanto, a parziale modifica di quanto indicato con la circolare dell’Istituto n. 21/2011, la suddetta equiparazione tra i lavoratori dei settori privato e pubblico deve essere estesa anche ai soggetti abilitati al rilascio della certificazione di malattia.
Infine, con l’entrata in vigore (6 luglio 2011) del decreto legge n. 98/2011, successivamente convertito in Legge n. 111 del 2011 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, sono state introdotte delle innovazioni in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti.
L’art. 16, comma 9 prevede, infatti, la sostituzione del comma 5 dell’art. 55 septies del d.lgs. n. 165/2001 introducendo un nuovo comma 5 ter che cosi’ recita: “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”.
Detta norma introduce, quindi, un regime speciale rispetto a quello contenuto nel comma 1 dell’art. 55 septies prevedendo la giustificabilità dell’assenza per malattia per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici anche tramite certificazione rilasciata da medico o da struttura privata.
Certificazione che, sino all’adeguamento del sistema di trasmissione telematica, potrà essere prodotta in forma cartacea.
In tal senso il punto 3 della circolare n. 10 del 1 agosto 2011 del Dipartimento Funzione Pubblica.
Pertanto, nei casi di assenza per malattia superiori a dieci giorni e comunque nei casi di eventi successivi al secondo, nel corso dell’anno solare, anche per il lavoratore del settore privato vige l’obbligo di produrre idonea certificazione rilasciata unicamente dal medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, con esclusione delle assenze per malattia per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o diagnostiche per le quali la certificazione giustificativa può essere rilasciata anche da medico o struttura privata.
Per quanto riguarda gli eventi di malattia aventi durata pari o inferiore a 10 giorni nonché per le assenze fino al secondo evento, nel corso dell’anno solare, il lavoratore può rivolgersi, per la certificazione di malattia, anche al medico curante non appartenente al Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato.
Risulta, altresì, equiparata la modalità sia di rilascio e trasmissione telematica del certificato di malattia all’Inps che dell’attestato di inidoneità al lavoro al datore di lavoro, il quale dovrà acquisirlo telematicamente fermo restando l’obbligo del lavoratore di comunicare, come sopra menzionato, l’assenza per malattia.
Nell’ottica della completa informatizzazione del flusso della certificazione di malattia, l’Istituto gestirà in modalità telematica anche le visite mediche domiciliari, sia richieste dai datori di lavoro che disposte d’ufficio, mediante assegnazione automatica al medico di controllo più vicino al domicilio del lavoratore ammalato, con conseguenti vantaggi in termini di efficienza e tempestività del servizio.
Si ribadisce che il medico che redige il certificato di malattia telematico è tenuto, se richiesto dal lavoratore, come viene chiarito dalla circolare ministeriale n. 4 del 18.03.2011 sopra citata a rilasciare, al momento della visita, copia cartacea del certificato e dell’attestato di malattia telematici. Tale adempimento ha anche l’utilità di consentire al lavoratore di prendere visione della corretta digitazione dei dati anagrafici e, tra questi, dell’indirizzo di reperibilità, la cui esatta indicazione rimane un onere a carico del lavoratore stesso. Il lavoratore può in alternativa richiedere al medico di inviare copia dei suddetti documenti, in formato pdf, alla propria casella di posta elettronica. Egli, inoltre, riceve dal medico il numero di protocollo identificativo del certificato inviato telematicamente.
Qualora la stampa del certificato e dell’attestato non sia oggettivamente possibile, il medico si limiterà a chiedere conferma dei dati anagrafici inseriti e a rilasciare al lavoratore il citato numero di protocollo riferito al certificato telematico. Tale numero dovrà essere fornito dal lavoratore del settore privato al proprio datore di lavoro nel caso in cui costui ne faccia richiesta.
L’Istituto, in attuazione di quanto disposto dalla citata circolare n. 4/2011 ha realizzato un ulteriore servizio consistente nell’invio delle attestazioni di malattia al datore di lavoro anche per il tramite dei propri intermediari, come individuati dall’art. 1, commi 1 e 4 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12.
Il servizio e’ esteso anche agli intermediari dei datori di lavoro del settore agricolo - limitatamente all’attività di assistenza svolta in favore di tali datori di lavoro.
In particolare ai seguenti soggetti:
agrotecnici;
periti agrari;
dottori agronomi e dottori forestali.
Si precisa a tal riguardo che le leggi professionali che disciplinano l’attività di tali soggetti prevedono che i medesimi possano svolgere anche le funzioni relative all’amministrazione del personale dipendente dalle aziende agricole cui per legge essi possono prestare assistenza (cfr., rispettivamente: art. 11, comma 1, lett. b), della legge n. 251/1986; art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 434/1968; e, sia pure in modo implicito, ma chiaro: art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 3/1976).
Quanto sopra ai sensi delle circolari INPS e INAIL che hanno già riconosciuto ai datori di lavoro agricoli la possibilità di svolgere le suddette funzioni per il tramite dei professionisti sopra elencati: si tratta, in particolare, della circolare INPS n. 45 del 7 aprile 2008 (in materia di trasmissione telematica della denuncia aziendale delle aziende agricole) e della nota INAIL del 19 gennaio 2009, Prot. 1364 (in materia di tenuta del Libro Unico del Lavoro).
3. Istruzioni per i datori di lavoro/intermediari.
I datori di lavoro e gli intermediari, individuati dall’articolo 1, commi 1 e 4, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, nonchè gli intermediari dei datori di lavoro del settore agricolo, come specificato al punto 2, hanno a disposizione una nuova funzionalità per la ricerca degli attestati di malattia mediante il codice fiscale e numero di protocollo, disponibile nel menu della consultazione on line degli attestati di malattia. Quest’ultima funzionalità è anche disponibile attraverso il canale Contact Center dell’INPS (803.164). Attraverso tale servizio il datore di lavoro e/o il suo delegato potrà verificare l’avvenuto invio del certificato di malattia. Sulla base del Codice Fiscale del dipendente e del numero di protocollo assegnato dall’INPS all’atto della ricezione del certificato di malattia telematico, il Contact Center ne confermerà o meno la presenza.
Ai predetti intermediari è stata, inoltre, estesa la possibilità, già prevista per i datori di lavoro (cfr circolari n. 60 e n. 119 del 2010), di richiedere il servizio di consultazione degli attestati di malattia attraverso il:
- Sistema di invio con PEC.
La richiesta di invio degli attestati tramite PEC deve essere inoltrata all’indirizzo di Posta certificata della Struttura territoriale Inps competente utilizzando lo stesso indirizzo di PEC al quale dovranno essere destinati gli attestati di malattia dei lavoratori.
- Sistema di accesso con PIN.
L’ Inps mette a disposizione dei datori di lavoro le attestazioni di malattia relative ai certificati trasmessi dal medico curante, mediante accesso al portale INPS www.inps.it - servizi on-line e previa autorizzazione e attribuzione di un PIN.
I sistemi appena descritti saranno resi disponibili nelle prossime settimane agli intermediari che abbiano ricevuto delega generale da un datore di lavoro allo svolgimento di tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale nei confronti dell’INPS ed abbiano comunicato all’Istituto l’esistenza di tale delega mediante l’apposita applicazione informatizzata descritta nella circolare n. 28 del 2011, nonché agli intermediari dei datori di lavoro agricoli che hanno ottenuto l’autorizzazione a svolgere gli adempimenti contributivi per conto delle aziende agricole (cfr. circolare n. 110 del 2009).
I datori di lavoro e/o l’intermediario in possesso di PIN e/o di abilitazione alla ricezione dell’attestato di malattia via PEC sono tenuti a chiedere tempestivamente la revoca dell’autorizzazione al verificarsi della cessazione dell’attività, della sospensione o del trasferimento in altra struttura dell’intestatario del PIN e/o di abilitazione alla ricezione dell’attestato di malattia via PEC, in modo tale che l’Inps possa provvedere a revocare l’abilitazione.
Infine, si trasmettono in allegato le nuove specifiche tecniche del formato XML che sostituiscono quelle trasmesse con la circolare n.119 del 07/09/2010 (allegato 1).
4. Istruzioni per il lavoratore.
L’Inps ha, inoltre, reso operativo un nuovo servizio che consente ai lavoratori di inoltrare richiesta di invio del certificato e dell’ attestato di malattia alla propria casella di Posta Elettronica Certificata.
La richiesta deve avvenire utilizzando esclusivamente la posta certificata rilasciata in base alle norme del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2009 (www.postacertificata.gov.it). La richiesta di invio degli attestati tramite PEC deve essere inoltrata all’indirizzo di Posta certificata della Struttura territoriale Inps competente indicando i propri dati anagrafi completi di codice fiscale.
Per i cittadini che non dispongono di una casella di Posta Elettronica Certificata, ma sono in possesso di Pin valido per la consultazione dei certificati di malattia, l’ Istituto ha reso operativo un nuovo servizio che consente al lavoratore di ricevere copia degli attestati di malattia presso un indirizzo di email dallo stesso indicato.
5. Istruzioni procedurali per le Sedi.
Per la gestione delle nuove richieste di invio tramite PEC è stata aggiornata la procedura disponibile sul sito Intranet – Processi – prestazioni a sostegno del reddito – la funzione “Gestione P.E.C. per invio attestati di malattia Telematici” che rende disponibili sia la nuova opzione per gli intermediari individuati dall’articolo 1 commi 1 e 4 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, nonchè per gli intermediari dei datori di lavoro del settore agricolo come indicato al punto 2, sia la registrazione delle richieste di invio tramite PEC degli attestati di malattia da parte del cittadino.
Per la gestione delle richieste di invio tramite PEC degli attestati di malattia telematici da parte degli intermediari vale quanto già indicato nella circolare n.119 del 07/09/2010, mentre per la gestione delle richieste di invio tramite PEC da parte del cittadino, l’operatore dovrà selezionare la nuova voce “Cittadino”.
Si ricorda che l’abilitazione degli operatori di Sede alla applicazione Intranet in argomento dovrà essere effettuata esclusivamente tramite il sistema Identity Management (IDM) dagli amministratori di IDM che hanno il ruolo di ”Gestore profili web intranet”.
L’applicazione in oggetto prevede un unico profilo autorizzativo denominato “Invio Attestati di Malattia con PEC”.
Il Direttore Generale
Nori
Circolare INPS numero 118 del 12-09-2011
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Roma, 12/09/2011 Circolare n. 118
OGGETTO: Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010. Determinazioni presidenziali n.75 del 30 luglio 2010, “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’Inps ai cittadini” e n. 277 del 24 giugno 2011, “Istanze e servizi – Presentazione telematica in via esclusiva – decorrenze.
Modalità di presentazione telematica delle Visite Mediche di Controllo da parte dei datori di lavoro. Aspetti organizzativi e prime istruzioni operative.
SOMMARIO:
Premessa
Destinatari del servizio e abilitazioni
Istruzioni per la richiesta di visita medica di controllo
Periodo transitorio. Esclusività del canale telematico
PREMESSA
Con circolare n. 169 del 31.12.2010 sono state fornite le disposizioni attuative della determinazione del Presidente dell’Istituto n.75 del 30 luglio 2010 “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’Inps ai cittadini”, la quale prevede, a decorrere dall’1/01/2011, l’utilizzo graduale del canale telematico per la presentazione delle principali domande di prestazioni/servizi.
Le decorrenze per la presentazione telematica in via esclusiva sono state successivamente stabilite con la determinazione n.277 del 24 giugno 2011 “Istanze e servizi Inps – Presentazione telematica in via esclusiva – Decorrenze”, cui si è data attuazione con circolare n.110 del 30.08.2011.
In relazione a quanto sopra, a decorrere dal 1° ottobre 2011, viene attivata, per i datori di lavoro, la modalità di presentazione telematica della richiesta del servizio di controllo dello stato di salute dei propri dipendenti in malattia, in ottemperanza del disposto ex lege 30 luglio 2010, n.122, art. 38, comma 5.
La presentazione della richiesta dovrà, quindi, essere effettuata attraverso il portale WEB dell’Istituto - servizio di “Richiesta Visita Medica di controllo”, con accesso tramite PIN.
DESTINATARI DEL SERVIZIO E ABILITAZIONI
Il servizio di richiesta, in modalità telematica, delle visite mediche di controllo domiciliare e/o ambulatoriale riguarda i datori di lavoro pubblici e privati, compresi quelli i cui dipendenti non sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia all’Istituto.
Per l’utilizzo del servizio occorre essere abilitati all’accesso.
A partire dalla data di pubblicazione della presente circolare, tutti i soggetti già dotati di PIN ed attualmente in grado di consultare gli attestati di malattia di cui alla circolare INPS n. 60 del 2010, saranno automaticamente abilitati al servizio.
I datori di lavoro o loro incaricati, non ancora abilitati ai servizi di consultazione degli attestati di malattia, per poter acceder al servizio, devono presentare presso una Sede Inps i seguenti documenti:
modulo di richiesta, compilato e sottoscritto dallo stesso datore di lavoro privato o dal legale rappresentante (ove il datore di lavoro sia pubblico o organizzato in forma associata o societaria), con l'elenco dei dipendenti per i quali si chiede il rilascio del PIN per l’accesso agli attestati di malattia del personale con allegata copia del documento d’identità del sottoscrittore;
modulo di richiesta "individuale" compilato e firmato da ogni dipendente autorizzato, con allegata la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore.
I moduli richiesti sono forniti in allegato alla presente.
I datori di lavoro o loro incaricati che intendano affidare il servizio di “Richiesta Visita Medica di controllo” ad un soggetto diverso da quello attualmente dotato di abilitazione per la consultazione degli attestati di malattia, dovrà tempestivamente comunicarlo all’INPS, che provvederà a modificare i relativi profili autorizzativi.
Al verificarsi della cessazione dell’attività, della sospensione o del trasferimento in altra struttura dell’intestatario del PIN, i datori di lavoro o loro incaricati in possesso di PIN, sono tenuti a chiedere tempestivamente la revoca dell’autorizzazione. l’Inps provvederà a cessare, con effetto immediato, l’abilitazione.
ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI VISITA MEDICA DI CONTROLLO
La richiesta di visita medica di controllo, che viene indirizzata in automatico alla Sede, UOC/UOST, competente per residenza/domicilio o reperibilità del lavoratore, può essere effettuata per un solo lavoratore e per una sola visita alla volta.
E’ possibile richiedere anche una visita di controllo ambulatoriale INPS, per casi eccezionali e motivati, cui fa seguito una verifica di fattibilità, da un punto di vista organizzativo-temporale, da parte della UOC/UOST della Sede INPS destinataria.
La procedura di richiesta di visita medica di controllo si compone di più pannelli che consentono un colloquio interattivo con l’utente che:
comunica i dati relativi alla richiesta, in modalità guidata dal sistema informatico:
- preimpostando i dati ove già disponibili (i dati anagrafici del datore di lavoro, per le imprese iscritte ad INPS e del lavoratore, se presente nell’Archivio anagrafico unico);
- costruendo e completando dinamicamente le informazioni (per es. selezione del comune nell’ambito della provincia già specificata);
- indirizzando l’utente con domande specifiche (per es. “Il lavoratore ha diritto all’indennità di malattia a carico dell’INPS?”);
- segnalando i dati obbligatori (un ‘*’ accanto al campo);
- sottoponendo i dati forniti ad un immediato controllo formale;
- utilizzando una messaggistica puntuale per segnalare le informazioni incongruenti;
inoltra la richiesta di visita medica di controllo;
ottiene in risposta una ricevuta, che può anche stampare, con la segnatura di protocollo in entrata assegnata dal sistema INPS;
visualizza l’esito della visita dopo la sua effettuazione.
PERIODO TRANSITORIO. ESCLUSIVITÀ DEL CANALE TELEMATICO
A decorrere dal 1° ottobre 2011, tutte le richieste di visita medica di controllo dovranno essere inoltrate attraverso il canale telematico.
Nella prima fase di attuazione del processo telematizzato è concesso un periodo transitorio, fino al 30 novembre 2011, durante il quale le richieste di visita medica di controllo inviate attraverso i canali tradizionali saranno considerate validamente presentate, ai fini degli effetti giuridici previsti dalla normativa in materia.
Alla scadenza del periodo transitorio il canale telematico diventa esclusivo.
Il Direttore Generale
Nori
Caro Ciro,
una circolare, anche se fatta da un Ministro, non può delegittimare la stessa legge a cui si richiama. Purtroppo la disposizione della stampa del cartaceo, a richiesta dell'interessato, è prevista dalla legge e non poteva essere ignorata o cancellata, senza una modifica che, come si sa, può essere fatta solo dal Parlamento.
Ciò detto non possiamo che prendere atto, con soddisfazione, che la circolare finalmente impone qualcosa ai datori di lavoro (pubblici e privati), visto che la trasmissione on line delle certificazioni è stata fatta soprattutto per snellire il sistema dei controlli dei lavoratori in malattia.
Se il cittadino richiede una copia del cartaceo (come suo diritto) io gli stamperò solo quello nel quale c'è la diagnosi, in modo che non potrà consegnarlo al suo datore di lavoro. Oltretutto esiste da anni la disposizione che il datore di lavoro non può conoscere la diagnosi, ma solo la prognosi. La prognosi viene trasmessa on line, quindi il cittadino, al massimo può richiedere una certificazione della sua diagnosi, come suo diritto, indipendentemente dalla legge Brunetta.
Saluti
Pasquale Orlando
Caro Pasquale,
la soluzione da te prospettata non è attuabile perché la circolare 117, che ormai ho imparato a memoria, nelle disposizioni attuative testualmente afferma: SI RIBADISCE CHE IL MEDICO CHE REDIGE IL CERTIFICATO TELEMATICO E' TENUTO, SE RICHIESTO DAL LAVORATORE, COME VIENE CHIARITO DALLA CIRCOLARE MINISTERIALE N° 4 DEL 18/03/2011 etc, A RILASCIARE COPIA CARTACEA DEL CERTIFICATO E DELL'ATTESTATO DI MALATTIA TELEMATICO etc.
Per cui non abbiamo alcuna scappatoia, ci toccherà stampargli tutto,come abbiamo fatto fino al 12 settembre, anche per non incorrere eventualmente in omissioni di atti di ufficio. Allora, alla fine, sono stati giustificati tutti quei proclami, o stiamo parlando di una vittoria di Pirro?
Chi può sindacalmente, si impegni almeno affinchè le tegole non cadano solo sulle nostre teste, come sembra stia accadendo da qualche tempo a questa parte!
Saluti sempre cordialissimi
Ciro Di Benedetto
_________________________________
Circolare INPS numero 118 del 12-09-2011
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Roma, 12/09/2011 Circolare n. 118
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periferici dei Rami professionali
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e, per conoscenza, Al Presidente
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di fondi, gestioni e casse
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dei contributi agricoli unificati
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OGGETTO: Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010. Determinazioni presidenziali n.75 del 30 luglio 2010, “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’Inps ai cittadini” e n. 277 del 24 giugno 2011, “Istanze e servizi – Presentazione telematica in via esclusiva – decorrenze.
Modalità di presentazione telematica delle Visite Mediche di Controllo da parte dei datori di lavoro. Aspetti organizzativi e prime istruzioni operative.
SOMMARIO:
Premessa
Destinatari del servizio e abilitazioni
Istruzioni per la richiesta di visita medica di controllo
Periodo transitorio. Esclusività del canale telematico
PREMESSA
Con circolare n. 169 del 31.12.2010 sono state fornite le disposizioni attuative della determinazione del Presidente dell’Istituto n.75 del 30 luglio 2010 “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’Inps ai cittadini”, la quale prevede, a decorrere dall’1/01/2011, l’utilizzo graduale del canale telematico per la presentazione delle principali domande di prestazioni/servizi.
Le decorrenze per la presentazione telematica in via esclusiva sono state successivamente stabilite con la determinazione n.277 del 24 giugno 2011 “Istanze e servizi Inps – Presentazione telematica in via esclusiva – Decorrenze”, cui si è data attuazione con circolare n.110 del 30.08.2011.
In relazione a quanto sopra, a decorrere dal 1° ottobre 2011, viene attivata, per i datori di lavoro, la modalità di presentazione telematica della richiesta del servizio di controllo dello stato di salute dei propri dipendenti in malattia, in ottemperanza del disposto ex lege 30 luglio 2010, n.122, art. 38, comma 5.
La presentazione della richiesta dovrà, quindi, essere effettuata attraverso il portale WEB dell’Istituto - servizio di “Richiesta Visita Medica di controllo”, con accesso tramite PIN.
DESTINATARI DEL SERVIZIO E ABILITAZIONI
Il servizio di richiesta, in modalità telematica, delle visite mediche di controllo domiciliare e/o ambulatoriale riguarda i datori di lavoro pubblici e privati, compresi quelli i cui dipendenti non sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia all’Istituto.
Per l’utilizzo del servizio occorre essere abilitati all’accesso.
A partire dalla data di pubblicazione della presente circolare, tutti i soggetti già dotati di PIN ed attualmente in grado di consultare gli attestati di malattia di cui alla circolare INPS n. 60 del 2010, saranno automaticamente abilitati al servizio.
I datori di lavoro o loro incaricati, non ancora abilitati ai servizi di consultazione degli attestati di malattia, per poter acceder al servizio, devono presentare presso una Sede Inps i seguenti documenti:
modulo di richiesta, compilato e sottoscritto dallo stesso datore di lavoro privato o dal legale rappresentante (ove il datore di lavoro sia pubblico o organizzato in forma associata o societaria), con l'elenco dei dipendenti per i quali si chiede il rilascio del PIN per l’accesso agli attestati di malattia del personale con allegata copia del documento d’identità del sottoscrittore;
modulo di richiesta "individuale" compilato e firmato da ogni dipendente autorizzato, con allegata la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore.
I moduli richiesti sono forniti in allegato alla presente.
I datori di lavoro o loro incaricati che intendano affidare il servizio di “Richiesta Visita Medica di controllo” ad un soggetto diverso da quello attualmente dotato di abilitazione per la consultazione degli attestati di malattia, dovrà tempestivamente comunicarlo all’INPS, che provvederà a modificare i relativi profili autorizzativi.
Al verificarsi della cessazione dell’attività, della sospensione o del trasferimento in altra struttura dell’intestatario del PIN, i datori di lavoro o loro incaricati in possesso di PIN, sono tenuti a chiedere tempestivamente la revoca dell’autorizzazione. l’Inps provvederà a cessare, con effetto immediato, l’abilitazione.
ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI VISITA MEDICA DI CONTROLLO
La richiesta di visita medica di controllo, che viene indirizzata in automatico alla Sede, UOC/UOST, competente per residenza/domicilio o reperibilità del lavoratore, può essere effettuata per un solo lavoratore e per una sola visita alla volta.
E’ possibile richiedere anche una visita di controllo ambulatoriale INPS, per casi eccezionali e motivati, cui fa seguito una verifica di fattibilità, da un punto di vista organizzativo-temporale, da parte della UOC/UOST della Sede INPS destinataria.
La procedura di richiesta di visita medica di controllo si compone di più pannelli che consentono un colloquio interattivo con l’utente che:
comunica i dati relativi alla richiesta, in modalità guidata dal sistema informatico:
- preimpostando i dati ove già disponibili (i dati anagrafici del datore di lavoro, per le imprese iscritte ad INPS e del lavoratore, se presente nell’Archivio anagrafico unico);
- costruendo e completando dinamicamente le informazioni (per es. selezione del comune nell’ambito della provincia già specificata);
- indirizzando l’utente con domande specifiche (per es. “Il lavoratore ha diritto all’indennità di malattia a carico dell’INPS?”);
- segnalando i dati obbligatori (un ‘*’ accanto al campo);
- sottoponendo i dati forniti ad un immediato controllo formale;
- utilizzando una messaggistica puntuale per segnalare le informazioni incongruenti;
inoltra la richiesta di visita medica di controllo;
ottiene in risposta una ricevuta, che può anche stampare, con la segnatura di protocollo in entrata assegnata dal sistema INPS;
visualizza l’esito della visita dopo la sua effettuazione.
PERIODO TRANSITORIO. ESCLUSIVITÀ DEL CANALE TELEMATICO
A decorrere dal 1° ottobre 2011, tutte le richieste di visita medica di controllo dovranno essere inoltrate attraverso il canale telematico.
Nella prima fase di attuazione del processo telematizzato è concesso un periodo transitorio, fino al 30 novembre 2011, durante il quale le richieste di visita medica di controllo inviate attraverso i canali tradizionali saranno considerate validamente presentate, ai fini degli effetti giuridici previsti dalla normativa in materia.
Alla scadenza del periodo transitorio il canale telematico diventa esclusivo.
Il Direttore Generale
Nori
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Caro Ciro,
una circolare, anche se fatta da un Ministro, non può delegittimare la stessa legge a cui si richiama. Purtroppo la disposizione della stampa del cartaceo, a richiesta dell'interessato, è prevista dalla legge e non poteva essere ignorata o cancellata, senza una modifica che, come si sa, può essere fatta solo dal Parlamento.
Ciò detto non possiamo che prendere atto, con soddisfazione, che la circolare finalmente impone qualcosa ai datori di lavoro (pubblici e privati), visto che la trasmissione on line delle certificazioni è stata fatta soprattutto per snellire il sistema dei controlli dei lavoratori in malattia.
Se il cittadino richiede una copia del cartaceo (come suo diritto) io gli stamperò solo quello nel quale c'è la diagnosi, in modo che non potrà consegnarlo al suo datore di lavoro. Oltretutto esiste da anni la disposizione che il datore di lavoro non può conoscere la diagnosi, ma solo la prognosi. La prognosi viene trasmessa on line, quindi il cittadino, al massimo può richiedere una certificazione della sua diagnosi, come suo diritto, indipendentemente dalla legge Brunetta.
Saluti
Pasquale Orlando
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Caro Pasquale,
la soluzione da te prospettata non è attuabile perché la circolare 117, che ormai ho imparato a memoria, nelle disposizioni attuative testualmente afferma: SI RIBADISCE CHE IL MEDICO CHE REDIGE IL CERTIFICATO TELEMATICO E' TENUTO, SE RICHIESTO DAL LAVORATORE, COME VIENE CHIARITO DALLA CIRCOLARE MINISTERIALE N° 4 DEL 18/03/2011 etc, A RILASCIARE COPIA CARTACEA DEL CERTIFICATO E DELL'ATTESTATO DI MALATTIA TELEMATICO etc.
Per cui non abbiamo alcuna scappatoia, ci toccherà stampargli tutto,come abbiamo fatto fino al 12 settembre, anche per non incorrere eventualmente in omissioni di atti di ufficio. Allora, alla fine, sono stati giustificati tutti quei proclami, o stiamo parlando di una vittoria di Pirro?
Chi può sindacalmente, si impegni almeno affinchè le tegole non cadano solo sulle nostre teste, come sembra stia accadendo da qualche tempo a questa parte!
Saluti sempre cordialissimi
Ciro Di Benedetto