"Dal sacro Monte Kailash, nel Transhimalaya, oltre la linea delle piogge, discesi all'estremo del Capo Comorin, dove le acque di tre antichi mari si congiungono. Ed oggi so che in ambo gli estremi vi sono templi". (Miguel Serrano)

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giovedì 16 febbraio 2012

La responsabilità civile alla luce dell’obbligatorietà dell’assicurazione professionale per il medico

di Rosario Pierro
Medico chirurgo, Spec. in medicina legale e delle assicurazioni
Spec. in tossicologia medica, Napoli
,
     Il decreto legge “Salva Italia” prevede l’obbligatorietà per i medici di stipulare delle polizze assicurative personali. Tale obbligo vige anche per i medici operanti in strutture pubbliche, fino ad oggi “coperti” dalla polizza sanitaria aziendale.
     Questo determinerà nuovi scenari, in particolare per i medici interessati ad alti risarcimenti monetari, come per i danni da “trombosi”.
     Prendiamo come esempio la sentenza del 01.03.05 n. 5009/2005, con cui il tribunale di Roma ha condannato in solido solo il medico e l’A.S.L al risarcimento del danno per la somma di euro 639.705,25, oltre interesse e spese di processo, sentenza poi confermata in appello dalla corte d’Appello di Roma con sentenza dell’11.01.10. Infatti, il paziente si era presentato in ospedale nel 1997, con sintomi generici e dimesso dopo controlli di ruotine, per poi manifestare due giorni dopo un ictus, sviluppando gravi deficit neurologici.
     La motivazione della sentenza indicava la configurabilità di un nesso causale per condotta omissiva del medico, in quanto “nel caso di specie sussiste l’elevata probabilità logica che una tempestiva diagnosi avrebbe evitato l’ictus ischemico ed il successivo danno lamentato dal paziente”.

Commento

Nel caso in esame, considerando gli interessi legali per i 13 anni trascorsi e le spese di due processi, si raggiunge il milione di euro di risarcimento.
     L’assicurazione obbligatoria fin’ora era solo per l’assicurazione dei mezzi di trasporto (RCA); oggi, con la responsabilità civile medica (nuovo acronimo RCM n.d.r.), si è espresso un giudizio politico di “rischio” per la società dall’attività sanitaria.
     Questo con l’attuale orientamento punitivo delle Corti di merito, con l’applicazione nella valutazione del principio probabilistico/statistico del “più probabile che non “(Cassazione civile sezioni unite n. 581/2008) e con la possibilità di promuovere l’azione di risarcimento, indicando la presenza di un contratto sociale, (Cassazione Civile 9926/2007), dove si dichiara che il medico è da valutare nel suo operato, con l’applicazione dell’articolo 1218 c.c. che precede l’inadempimento di un contratto di prestazione d’opera qualificata e non l’articolo 2043 c.c. che valuta la responsabilità da illecito extracontrattuale, la quale prevedeva specifici esimenti per la natura della prestazione.
     Senza entrare in sofismi giurisprudenziali, oggi l’attività medica è ritenuta fornitrice di un prodotto (la salute); è come aver commissionato ad un artigiano specializzato un paio di stivali da equitazione: se fanno male quando si indossano, è possibile richiedere il risarcimento (e non pagare gli stivali) per l’inadempimento del contratto stipulato. Quindi da oggi, per ogni evento avverso il paziente/committente, ha la possibilità di richiedere un risarcimento.
     Quindi, da una parte il paziente in una società in crisi economica, può vedere un risarcimento come la soluzione dei suoi problemi (mutuo, università per i figli ecc,), e gli avvocati, avvalendosi della recente possibilità di patti di quota lite, offrono la propria attività senza costi iniziali, avvalendosi di medici (in quante offerte di studi legale si legge “medico in sede”) non sempre forniti della giusta etica professionale. Dall’altra parte, abbiamo poi il medico con la sua polizza assicurativa.
     Il medico da solo è ormai soccombente. Solo mediante l’associazionismo, utilizzando l’aggregazione fornita delle società scientifiche, i sindacati medici, l’Ordine dei Medici, ecc. o mediante la costituzione di nuove forme di aggregazione, si possono stabilire con le compagnie assicurative le migliori polizze sia in termini di premio da pagare che, in tema di specifiche coperture assicurative, che di abolizione delle disdette con meccanismi di bonus/malus ecc. Mai il motto “l’unione fa la forza” è stato più appropriato che in questo caso.