"Dal sacro Monte Kailash, nel Transhimalaya, oltre la linea delle piogge, discesi all'estremo del Capo Comorin, dove le acque di tre antichi mari si congiungono. Ed oggi so che in ambo gli estremi vi sono templi". (Miguel Serrano)

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sabato 15 settembre 2012

pubblicato sulla G.U. n. 214 del 13 settembre il testo del Decreto Balduzzi: sintesi degli articoli riguardanti la professione medica


13 settembre 2012

(pubblichiamo un estratto)

Decreto Balduzzi. Il testo in Gazzetta. Ecco la sintesi, articolo per articolo



Riforma delle cure primarie (art. 1)


Cure primarie: via alle aggregazioni tra professionisti ma senza l’obbligo di adesione


La norma contiene la modifica all’articolo 8 del Dlgs. n. 502/92 e prevede l’aggregazione, ma senza obbligo, per i medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica, della medicina dei servizi e degli specialisti ambulatoriali in nuove forme organizzative. L’obiettivo è quello di “garantire l’attività assistenziale per l’intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana…adottando forme organizzative monoprofesionali e multi professionali”, che eroghino “prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l’integrazione dei professionisti delle cure primarie e del sociale”.


Risorse nei limiti delle disponibilità del Ssn


Forme organizzative dovranno essere organizzate “nei limiti delle disponibilità finanziarie per il Ssn assegnate alle Regioni” e per il loro finanziamento si potranno anche predisporre forme a budget.


Regioni potranno mettere in atto processi di mobilità


Per comprovate esigenze di riorganizzazione della rete assistenziale le Regioni potranno mettere in atto processi di mobilità del personale dipendente dalle aziende sanitarie con ricollocazione del medesimo personale presso altre aziende sanitarie della Regione situate al di fuori dell’ambito provinciale, previo accertamento delle situazioni di eccedenza ovvero di disponibilità di posti per effetto della predetta riorganizzazione da parte delle aziende sanitarie.


Accesso alla professione


Per il ruolo unico di medico di medicina generale e per quello di pediatra di libera scelta, esso avverrà attraverso una graduatoria unica per titoli, predisposta annualmente a livello regionale. Per l’accesso alle funzioni di specialista ambulatoriale (medico, odontoiatra, biologo, chimico, psicologo, medico veterinario) esso avverrà invece secondo graduatorie provinciali alle quali sarà consentito l’accesso esclusivamente al professionista fornito del titolo di specializzazione inerente la branca in interesse.


Intramoenia allargata (art. 2)


Le nuove scadenze


Entro il 31 dicembre 2014 dovranno essere disponibili nelle strutture sanitarie delle Regioni i locali per esercitare la libera professione intramuraria. Entro il 30 novembre 2012, dovrà essere effettuata una ricognizione straordinaria degli spazi disponibili per l’esercizio dell’attività libero professionale (Alpi) e una valutazione dettagliata dei volumi delle prestazioni dell’ultimo biennio nelle strutture interne, esterne e negli studi professionali. I dati della ricognizione dovranno essere trasmessi all’Agenas e all’Osservatorio nazionale sull’attività libero professionale Le aziende potranno, ove necessario e nel limite delle risorse disponibili, acquistare, affittare, presso strutture sanitarie autorizzate non accreditate nonché stipulare convenzioni con altri soggetti pubblici, spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l’esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di Lpi ordinaria. La congruità e l’idoneità degli spazi devono ricevere il parere vincolante del collegio di direzione o, se non costituito, di una commissione paritetica di sanitari costituita a livello aziendale. Si potrà adottare in alcune Aziende dove non sono disponibili spazi ad hoc, previa autorizzazione regionale, un programma sperimentale per svolgere la Lpi presso studi professionali privati collegati in rete con convenzione annuale rinnovabile sulla base di uno schema tipo approvato dalla Conferenza Stato Regioni, e solo a condizione che il fatturato del singolo professionista sia pari o superiore a 12mila annui (le vecchie autorizzazioni cessano il 30 novembre 2012). Le regioni garantiscono che tutte le strutture sanitarie comprese le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli Irccs gestiscano, con integrale responsabilità propria, l’Alpi con le seguenti modalità:


Realizzazione dell'infrastruttura per il collegamento in rete


Entro il 31 marzo 2013 dovrà essere predisposta e attivata una infrastruttura di rete telematica per la Lpi. Previsto l’inserimento obbligatorio e la comunicazione, in tempo reale, all’azienda sanitaria competente, dei dati relativi a: impegno orario del medico; pazienti visitati; prescrizioni ed estremi dei pagamenti, anche in raccordo con il fascicolo sanitario elettronico. Le modalità tecniche per la realizzazione dell’infrastruttura sono determinate, entro il 30 novembre 2012, con decreto non regolamentare del Ministro della Salute previa intesa con la Conferenza Stato Regioni. Agli oneri si provvede mediante adeguata e preventiva rideterminazione delle tariffe.


Prevista la possibilità di continuare, su domanda dell’interessato e con l’applicazione del principi del silenzio-assenso, in via temporanea lo svolgimento dell’Alpi in studi professionali già autorizzati oltre la data del 30 novembre 2012, fino all’attivazione del loro collegamento operativo alla infrastruttura di rete, e comunque non oltre il 30 aprile 2013.


Tracciabilità dei pagamenti


Dovrà essere assicurata la tracciabilità dei pagamenti delle prestazioni di qualsiasi importo direttamente al competente ente o azienda del Ssn. Nel caso dei singoli studi professionali in rete, la necessaria strumentazione è acquisita dal titolare dello studio, e a suo carico, entro il 30 aprile 2013.


Tariffario unico


Dovranno essere definiti, d’intesa con i dirigenti e previa contrattazione integrativa aziendale: gli importi idonei per remunerare ogni prestazione; i costi pro-quota per l’ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature e per assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende. Il 5 per cento del compenso del libero professionista è trattenuto dalle Aziende per interventi la riduzione delle liste d’attesa.


Divieto di svolgimento dell’Alpi


Non potrà essere svolta presso studi professionali collegati in rete nei quali operino anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del Ssn, ovvero dipendenti non in regime di esclusività, salvo deroga dell’azienda del Ssn e a condizione che sia garantita la completa tracciabilità delle singole prestazioni, senza oneri economici per il Ssn.


La verifica del programma sperimentale


Dovrà essere effettuata, entro il 28 febbraio 2015. In caso di verifica positiva l’attività potrà continuare in via permanente ed ordinaria negli studi professionali collegati in rete. In caso di verifica negativa l’attività cessa entro il 28 febbraio 2015.


Sanzioni per i dg inadempienti


Prevista, nell’ipotesi di grave inadempienza dei direttori generali delle aziende, policlinici oltre alla loro “destituzione” anche “la decurtazione della retribuzione di risultato pari almeno al 20 per cento”.


Responsabilità professionale dell’esercente le professioni sanitarie (art. 3)


L’importanza di attenersi alle linee guida


Il giudice, nell’accertare la colpa lieve nelle valutazioni di responsabilità professionale, dovrà tenere conto con particolare attenzione dell’osservanza, da parte del professionista, delle linee guida e delle buone pratiche riconosciute dalla comunità scientifica nazionale e internazionale.


Per agevolare l’accesso alla copertura assicurativa, con Dpr - su proposta del Ministro della salute di concerto con il MEF, sentiti l’Ania, le Federazioni degli ordini e dei collegi e le OoSs - sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l’idoneità dei contratti.


Per alcune categorie di rischio professionale si prevede l’obbligo di garantire copertura assicurativa con un Fondo ad hoc per il quale dovrà essere determinato il soggetto gestore. Il fondo è finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano richiesta e da un ulteriore contributo a carico delle imprese assicuratrici determinato in misura percentuale ai premi incassati nel precedente esercizio, e comunque non superiore al 4 per cento del premio stesso.


Il danno biologico è risarcito sulla base delle tabelle previste dalla legge 209/2005.


Governo clinico (art.4)


Nomina dei Dg


Dovranno essere garantite misure di pubblicità dei bandi, delle nomine e dei curricula, nonché trasparenza nella valutazione degli aspiranti. La regione nomina i direttori regionali attingendo obbligatoriamente dall’elenco degli idonei. La selezione dei candidati è effettuata da esperti indipendenti dalla Regione. E gli elenchi sono periodicamente aggiornati.


Gli aspiranti Dg, che non potranno avere più di 65 anni, dovranno essere in possesso di un diploma di laurea magistrale e avere un’esperienza dirigenziale di almeno cinque anni nel campo delle strutture sanitarie e di sette anni negli altri settori.


Per la nomina dei Dg nelle Università resta ferma l’intesa con il Rettore.


Le regioni devono individuare i criteri e i sistemi di valutazione e verifica dell’attività dei Dg sulla base degli obiettivi di salute definiti in base alla programmazione regionale.


Nomina dei primari


Per gli incarichi di direzione di struttura complessa la selezione è effettuata da una commissione presieduta da tre direttori di struttura complessa nella medesima specialità; i candidati sono individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale costituito dall’insieme di quelli regionali (almeno uno dei direttori sorteggiati deve provenire da una regione di versa da quella dell’azienda interessata alla copertura del posto). Il direttore generale individua il candidato sulla base di una terna predisposta dalla commissione, se non vuole nominare il candidato con il migliore punteggio deve motivarne la scelta. Deve essere garantita piena pubblicità a tutte le procedure e alle motivazioni di nomina sul sito internet dell’azienda.


Nelle Università le nomine sono effettuate dal Dg d’intesa con il rettore.


Nomina dei responsabili di struttura semplice


L’incarico di responsabile di struttura semplice è attribuito dal Direttore generale, su proposta del direttore della struttura complessa di afferenza o del direttore di dipartimento, a un dirigente con un’anzianità di servizio di almeno cinque anni. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, con possibilità di rinnovo.


Collegio di direzione


Deve essere istituito dalle Regioni quale organo dell’Azienda, individuandone la composizione per garantire la partecipazione di tutte le figure professionali. Il collegio di direzione concorre al governo delle attività cliniche, partecipa alla pianificazione delle attività di ricerca, didattica, programmi di formazione e soluzioni organizzative per l’Alpi. Nelle aziende ospedaliero universitarie partecipa alla panificazione delle attività di ricerca e didattica. Concorre inoltre allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende, alla valutazione interna dei risultati conseguiti in base agli obiettivi fissati. Deve essere consultato obbligatoriamente dal Dg sul governo delle attività cliniche.


Lea (art. 5)


Aggiornati entro il 31 dicembre


I Lea dovranno essere aggiornati, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, entro il 31 dicembre 2012 con decreto del Presidente del Cdm su proposta del Ministro della salute, di concerto con l’Economia d’intesa con la Stato Regioni. Si dovrà dare priorità alla riformulazione degli elenco delle malattie croniche e delle malattie rare. Prevista inoltre l’introduzione di prestazioni per la prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da “sindrome da gioco con vincita di denaro” come definita dall’Oms.


Edilizia sanitaria (art. 6)


Avvio di progetti di ristrutturazione


La procedura dei lavori di ristrutturazione e di adeguamento nonché di realizzazione di strutture ospedaliere da realizzarsi attraverso contratti di partenariato pubblico privato può prevedere la cessione all’aggiudicatario, come componente del corrispettivo, di strutture ospedaliere da dismettere, anche nel caso questo comporti il cambiamento di destinazione d’uso.


Sono previste norme per l’aggiornamento della normativa antincendio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie.