"Dal sacro Monte Kailash, nel Transhimalaya, oltre la linea delle piogge, discesi all'estremo del Capo Comorin, dove le acque di tre antichi mari si congiungono. Ed oggi so che in ambo gli estremi vi sono templi". (Miguel Serrano)

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lunedì 8 ottobre 2012

messaggio (utile ed importante) di Peppino Di Donna, Presidente Regionale SNAMI Lazio, con richiesta di notizie alle altre regioni sullo "stato dell'arte" della ricetta elettronica e sulle eventuali sanzioni previste per gli inadempienti (con il testo degli artt. 12 e 13 del Decreto Crescitalia e un articolo tratto da quotidianosanità.it)

          Carissimi,

     Vorrei portare alla vostra conoscenza, qualora non ne foste informati, la recente lettera del Dott. Francesco Massici, Ispettore Generale Capo della Ragioneria Generale dello Stato, in cui si sollecitano le Regioni che, secondo lui, non hanno ancora raggiunto gli standard di invio delle ricette in formato elettronico, ribadendo l'intenzione di sanzionare i MMG inadempienti con riduzione del trattamento economico, secondo quanto previsto dall'art 59 ter. del vigente ACN.
     Mi sembra che la situazione, nella gran parte delle Regioni chiamate in causa, non sia da imputare ai MMG ma bensì ad una inadeguata organizzazione dei sistemi informatici o delle Società che gestiscono tale invio per conto della Regione (nel caso del Lazio, la Società si chiama LAit).
     Perchè devono pagare i Medici per inadempienze dell'amministrazione regionale? Vogliamo fare qualcosa a tutela degli iscritti e di tutti i MMG delle Regioni interessate a questa impropria sollecitazione, inviando anche una lettera al solerte Ispettore Generale Capo ?
     L'Assemblea regionale SNAMI del Lazio mi ha incaricato anche di ipotizzare l'iniziativa di pubblicare un annuncio di mezza pagina su una o più testate nazionali, acquistando lo spazio necessario, per spiegare che non sono i Medici i responsabili di tali inadempienze, ma le amministrazioni che tardano nel realizzare quanto previsto dalla normativa nazionale.
     Fatemi sapere la situazione presente nella vostra Regione e se pensate che, in occasione del nostro Congresso Nazionale, possa aver senso lanciare un messaggio e completare tale iniziativa di difusione tramite stampa, a tutela della nostra professione ed in difesa dei nostri compensi.
     Riporto di seguito la giusta considerazione presente nella lettera inviata dallo Studio Legale dell'Avv. Ricardo Sacchi, a tutela dei coleghi delle Marche:

Alla luce di tutto quanto sopra, si significa espressamente che, con tutta evidenza, nessun inadempimento potrà essere imputato ai Medici di medicina generale dello S.N.A.M.I. Marche per la mancata ottemperanza alla trasmissione della ricetta informatizzata e che, anzi, la Regione Marche dovrà manlevare i suddetti medici per ogni sanzione eventualmente applicata in conseguenza del non puntuale rispetto degli adempimenti di cui al DPCM 26 marzo 2008 e successive integrazioni e/o modifiche.

     Attendo vostre considerazioni e commenti in merito

               Giuseppe Di Donna
            Presidente SNAMI Lazio

P.S. se sapete situazioni anche di altre Regioni diffondete tale messaggio e cerchiamo di controbattere tale impostazione. Al prossimo Comitato regionale del Lazio solleverò tale argomentazione, già esplicitata in un recente telegramma, e chiederò precise disposizioni regionali in merito.

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DECRETO SVILUPPO CRESCITALIA



SEZIONE IV

SANITA’ DIGITALE

Art. 12 Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario

1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) è l’insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l’assistito.

2. Il FSE è istituito dalle regioni e province autonome, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, a fini di:a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;b) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;c) programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell’assistenza sanitaria.

3. Il FSE è alimentato in maniera continuativa, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica,dai soggetti che prendono in cura l’assistito nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali, nonché, su richiesta del cittadino, con i dati medici in possesso dello stesso.

4. Le finalità di cui alla lettera a) del comma 2 sono perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali che prendono in cura l’assistito.

5. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE di cui al comma 1, per le finalità di cui alla lettera a) del comma 2, può essere realizzata soltanto con il consenso dell’assistito e sempre nel rispetto del segreto professionale, salvo i casi di emergenza sanitaria secondo modalità individuate a riguardo. Il mancato consenso non pregiudica il diritto all’erogazione della prestazione sanitaria.

6. Le finalità di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono perseguite dalle regioni e dalle province autonome, nonché dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute nei limiti delle rispettive competenze attribuite dalla legge, senza l’utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE, secondo livelli di accesso, modalità e logiche di organizzazione ed elaborazione dei dati definiti, con regolamento di cui al comma 7, in conformità ai principi di proporzionalità, necessità e indispensabilità nel trattamento dei dati personali.

7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 15, comma 25-bis di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135,entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute e del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 28 29. Bolzano, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stabiliti: i contenuti del FSE, i sistemi di codifica dei dati, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell’assistito, le modalità e i livelli diversificati di accesso al FSE da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 5 e 6, la definizione e le relative modalità di attribuzione di un codice identificativo univoco dell’assistito che non consenta l’identificazione diretta dell’interessato, i criteri per l’interoperabilità del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività.

8. Le disposizioni recate dal presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attività di competenza nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e legislazione vigente.

9. La cabina di regia per l’attuazione dell’ Agenda digitale italiana, di cui all’articolo47, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, è integrata per gli aspetti relativi al settore sanitario con un componente designato dal Ministro della salute, il cui incarico è svolto a titolo gratuito.

10. I sistemi di sorveglianza e i registri di mortalità, di tumori e di altre patologie,di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tessutale e di impianti protesici sono istituiti ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell’assistenza sanitaria e di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita.

11. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10 sono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Gli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie e di impianti protesici sono aggiornati periodicamente con la stessa procedura. L’attività di tenuta e aggiornamento dei registri di cui al presente comma è svolta con le risorse disponibili in via ordinaria e rientra tra le attività istituzionali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

12. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire con propria legge registri di tumori e di altre patologie, di mortalità e di impianti protesici di rilevanza regionale e provinciale diversi da quelli di cui al comma 10. 29 30.

13. Fermo restando quanto previsto dall’art. 15, comma 25-bis di cui al decreto legge 6luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con regolamento, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono individuati, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 20, 22 e 154 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,e successive modificazioni, i soggetti che possono avere accesso ai registri di cui al presente articolo, e i dati che possono conoscere, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.

14. I contenuti del regolamento di cui al comma 13 devono in ogni caso informarsi ai principi di pertinenza, non eccedenza, indispensabilità e necessità di cui agli articoli 3, 11 e 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

15. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni e province autonome, possono, nel principio dell’ottimizzazione e razionalizzazione delle spesa informatica, anche mediante la definizione di appositi accordi di collaborazione, realizzare infrastrutture tecnologiche per il FSE condivise a livello sovra-regionale, ovvero avvalersi,anche mediante riuso, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, delle infrastrutture tecnologiche per il FSE a tale fine già realizzate da altre regioni o dei servizi da queste erogate. 30 31.

Art. 13 Prescrizione medica e cartella clinica digitale

1. Al fine di migliorare i servizi ai cittadini e rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerando la sostituzione delle prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale in formato cartaceo con le prescrizioni in formato elettronico, generate secondo le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della salute 2 novembre 2011, concernente la dematerializzazione della ricetta cartacea di cui all’articolo11, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le regioni e le province autonome, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, provvedono alla graduale sostituzione delle prescrizioni in formato cartaceo con le equivalenti in formato elettronico, in percentuali che,in ogni caso, non dovranno risultare inferiori al 60% nel 2013, all’80% nel 2014 e al 90%nel 2015.

2. Dal 1° gennaio 2014, le prescrizioni farmaceutiche generate in formato elettronico sono valide su tutto il territorio nazionale. Con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.

3. I medici interessati dalle disposizioni organizzative delle regioni di cui al comma 1,rilasciano le prescrizioni di farmaceutica e specialistica esclusivamente in formato elettronico. L’inosservanza di tale obbligo comporta l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 55-septies, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Dal 1° gennaio 2014, il sistema per la tracciabilità delle confezioni dei farmaci erogate dal SSN basato su fustelle cartacee è integrato, ai fini del rimborso delle quote a carico del SSN, da sistema basato su tecnologie digitali, secondo modalità pubblicate sul sito del sistema informativo del progetto “Tessera sanitaria”, di cui all’articolo 50 del decreto legge30 settembre 2003, n. 269 e nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di tracciabilità del farmaco del Ministero della salute.

5. All’articolo 47-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo il comma 1 sono aggiunti in fine i seguenti commi:“1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, la conservazione delle cartelle cliniche può essere effettuata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche solo informa digitale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle strutture sanitarie private accreditate.”.

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4 ottobre 2012

Dl Sviluppo approvato in CdM. Ricette digitali entro il 2015. Quelle cartacee costano 1 euro l’una


Un documento unico per tessera sanitaria e carta d'identità, fascicolo sanitario elettronico e ricette digitali entro il 2015. Sono queste le misure per la sanità contenute nel Decreto Sviluppo approvato oggi dal Consiglio dei Ministri. Patroni Griffi: “La sanità digitale produrrà consistenti risparmi”.


04 OTT - “La sanità digitale consentirà consistenti risparmi”. Ad affermarlo è stato il ministro della Pubblica amministrazione, Filippo Patroni Griffi, illustrando nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi le misure per la sanità contenute nel Decreto Sviluppo appena approvato dal Consiglio dei Ministri.
Per la sanità, in particolare, il provvedimento sulla crescita introduce il fascicolo sanitario elettronico e la ricetta digitale entro il 2015.
La ricetta digitale, ha spiegato Patroni Griffi, “consentirà consistenti risparmi considerato che oggi ogni ricetta cartacea costa 1 euro. Ma permetterà anche di controllare meglio le prescrizioni farmaceutiche tenendo sotto controllo la spesa sanitaria". Inoltre, spiega una nota di Palazzo Chigi, si prevede inoltre di estendere la spendibilità delle prescrizioni di farmaceutica (attualmente limitata alla singola regione) a tutto il territorio nazionale. Anche il processo di digitalizzazione delle prescrizioni mediche, oltre ad essere accelerato, viene definito in tempi certi e uguali su tutto il territorio nazionale.
Quanto al Fascicolo sanitario elettronico, “offre in pratica la possibilità di consultare il fascicolo sanitario del paziente da qualsiasi luogo di Italia”, ha sottolineato Patroni Griffi. Come spiega una nota di Palazzo Chigi, il fascicolo sanitario elettronico (FSE) conterrà tutti i dati digitali di tipo sanitario e sociosanitario del cittadino, raccogliendone di fatto l’intera storia clinica. Il fascicolo verrà aggiornato da diversi soggetti che, nell’ambito del servizio sanitario pubblico, prendono in cura gli assistiti. In questo senso, le strutture sanitarie pubbliche e quelle private accreditate potranno conservare le cartelle cliniche solo in forma digitale, realizzando così significativi risparmi e semplificazioni.
Il Decreto Sviluppo prevede inoltre l’introduzione di un documento unico che racchiude tessera sanitaria e carta di identità. Per il quale, ha aggiunto Griddi, “c’è la copertura necessaria per la gratuità dell'iniziativa”.