"Dal sacro Monte Kailash, nel Transhimalaya, oltre la linea delle piogge, discesi all'estremo del Capo Comorin, dove le acque di tre antichi mari si congiungono. Ed oggi so che in ambo gli estremi vi sono templi". (Miguel Serrano)

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lunedì 12 luglio 2010

Sentenza TAR Campania

N. REG.SEN.
N. 04469/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 4469 del 2009, proposto da:
Alberto Guarriello (così come indicato nella memoria depositata in data 10 maggio 2010), Di Chiara Paola Francesca Irene, Vendemia Pasquale, D’Agostino Rosa, Cicala Michele, Rianò Primerano Giovanni, rappresentato e difeso dagli avv. Alfredo Contieri, Gennaro Macri, con domicilio eletto presso Alfredo Contieri in Napoli, via R. De Cesare 7;
contro
Regione Campania e Azienda Sanitaria Locale Caserta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avv. Alberto Armenante, con domicilio eletto in Napoli, via S. Lucia, n. 81 presso gli Uffici dell’Avvocatura Regionale;
per l'annullamento
del decreto dirigenziale n. 107 del 18.05.2009 nella parte in cui la Regione Campania, nell’approvare e pubblicare gli elenchi delle zone carenti di assistenza primaria per il triennio 2006/2008, non prevede, nell’ambito dell’ASL Caserta, le zone carenti per il servizio di continuità assistenziale per l’intero territorio del distretto n. 28, n. 29, n. 30 e n. 31, nonché degli altri indicati in ricorso.
Visto il ricorso, notificato il 30.07.2009 e depositato il 5 agosto 2009, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2010 il dott. Andrea Pannone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti sono tutti medici inclusi nella graduatoria regionale definitiva vigente dei medici residenti A.S.L. aspiranti agli incarichi provvisori di continuità assistenziale, pubblicata sul BURC n. 1 del 5.1.2009 e sono pertanto collocati in posizione utile per concorrere all’assegnazione di una sede (zona carente).
Giova premettere che il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica nel territorio) è stato disciplinato con deliberazione di Giunta Regionale del 6 luglio 2004, n. 1570 (pubblicata sul B.U.R.C. n. 43 del 6.09.2004), con la quale la dotazione organica è stata definita secondo un rapporto ottimale misurato su base aziendale e nelle misura di un medico per ogni tremila abitanti (o frazione di 3000 superiore a 1500) nelle aree considerate disagiate.
Successivamente la legge della Regione Campania n. 1 del 30.01.2008 (…) ha stabilito, all’a. 83, comma 2 che (…).
Pertanto, con delibera di Giunta Regionale n. 1917 del 5 dicembre 2008 (…) si è proceduto alla modifica della precedente DGRC n. 1570/2004, ai sensi dell’a. 83, comma 2, della legge regionale n. 1/2008 (…).
Inoltre la deliberazione in esame ha previsto di affidare il compito di identificare le “zone disagiate” per il servizio di continuità assistenziale fino alla copertura delle suddette percentuali della popolazione regionale, la dislocazione e l’idoneità dei presidi necessari per il miglioramento del servizio, al Comitato Regionale ex a. 24 su indicazione dei comitati aziendali che (…).
(…). Tuttavia, in palese contrasto con l’affermazione sopra riportata, l’Ufficio richiedeva contestualmente l’applicazione del rapporto medico/abitante 1/1550 solo per il territorio della Comunità Montana del Matese dei Comuni di Ailano, Raviscanina, S. Angelo d’Alife, Valle Agricola. Fontegreca, Ciorlano, Prata Sannita, Pratella, Capriati al Volturno, Letino, Gallo Matese, afferenti ai presidi di continuità assistenziale di Ailano e Fontegraca, appartenenti al solo Distretto n. 30, per un totale al 31.12.2007 di 14.240 abitanti, a fronte dei circa 125.000 abitanti dei comuni inclusi nell’intero territorio dei distretti nn. 28, 29, 30, 31 e 32(…).
(…) tuttavia la Giunta Regionale della Campania – Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria – Settore Prevenzione assistenza sanitaria Igiene Sanitaria (…) rigettava la richiesta di riconoscimento di zone disagiate di cui alla nota aziendale del 17.03.2009 poiché “(…) tale azienda non appare nella valutazione dei verbali precedenti (…)”, cui seguiva la richiesta di revisione, da parte della ASL Caserta 1 (…).
Infine, con decreto dirigenziale n. 107 del 18 maggio 2009, a firma del dirigente del Settore Assistenza Sanitaria della Regione Campania, pubblicato sul BURC n. 33 del I giugno 2009, si procedeva alla pubblicazione dell’elenco delle zone carenti di assistenza primaria e continuità assistenziale individuate dalle ASL per gli anni 2006, 2007 e 2008.
In particolare, per quanto riguarda l’ex ASL Caserta 1, nell’ambito delle zone carenti per il servizio di continuità assistenziale, venivano determinate appena 14 carenze per gli anni 2006, 2007 e 2008.
Con il ricorso in trattazione gli interessati hanno dedotto i seguenti motivi così epigrafati: I) Violazione e falsa applicazione degli a. 11 e 12 del DPR 28 luglio 2000, n. 270. Violazione e falsa applicazione dell’a. 83, comma 2, della legge della Regione Campania n. 1/2008. Violazione della deliberazione della Giunta della Regione Campania n. 1917/2008. Violazione dei principi in materia di impiego pubblico. Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria, errore sui presupposti, contraddittorietà, difetto di motivazione, disparità di trattamento e travisamento dei fatti. Ingiustizia ed irragionevolezza manifeste. Perplessità.
I ricorrenti in particolare hanno dedotto che “al fine di rispettare la complessiva dotazione organica così come prevista dalla menzionata delibera di Giunta Regionale, si sarebbe dovuto tener conto della disciplina previgente, e cioè della D.G.R.C. n. 1570/2004 (poi modificata dalla D.G.R.C. n. 1917/2008), alla luce della quale la pianta organica complessiva era pari a 110 unità mediche, per cui il numero di medici da destinare alla continuità assistenziale presso l’ASL Caserta 1 era pari a 152 unità (risultante proprio dall’aggiunta di 42 medici rispetto ai 110 della pianta organica ex delibera n. 1570/2004) che si sarebbe dovuto comunicare all’Assessorato alla sanità della Regione Campania ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1917/2008”.
Si è costituita in giudizio la Regione Campania per resistere al ricorso.
All’udienza del 20 maggio 2010 il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Il decreto dirigenziale n. 107 del 18.05.2009 (Settore Prevenzione, Assistenza Sanitaria, Igiene Sanitaria della Regione Campania), nell’approvare e pubblicare gli elenchi delle zone carenti di assistenza primaria per il triennio 2006/2008, non ha individuato, nell’ambito territoriale dell’ASL Caserta 1, alcuna zona carente per il servizio di continuità assistenziale per l’intero territorio dei distretti n. 28, n. 29, n. 30 e n. 31.
Il ricorso deve ritenersi fondato, quantomeno sotto il dedotto profilo dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
La difesa dell’amministrazione ha infatti invocato l’astratta possibilità che il numero delle vacanze non corrisponda al risultato aritmetico derivante dall’applicazione dei criteri fissati nella normativa contrattuale. Ma tale astratta possibilità deve essere concretamente esercitata attraverso una congrua motivazione, del tutto assente nel caso di specie.
Ne è riprova l’affermazione contenuta nella relazione depositata in giudizio in data 19 novembre 2009 laddove si asserisce (pagina 4 di 15) che il Comitato ex a. 24, coadiuvato dall’Amministrazione Regionale ha inteso coprire solo il 7,5% del 10% della popolazione delle zone disagiate. A maggior regione che il Legislatore Regionale, nel comma 2 dell’a. 83 della L.R. n. 1/2008 non ha espresso nessun riferimento ad eventuali calcoli di percentuali da adottare.
Il ricorso deve essere pertanto accolto nei sensi suddetti con compensazione delle spese di giudizio per giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione Quinta, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti indicati in epigrafe nei sensi di cui in motivazione.
Compensati spese, competenze ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2010 con l'intervento dei Signori:
Antonio Onorato, Presidente
Andrea Pannone, Consigliere, Estensore
Gabriele Nunziata, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/05/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO