Spett.le SNAMI Regione Campania
In ordine al parere legale richiesto dal Dott. Giorgio Massara circa il ricorso numero di registro generale 4469 del 2009, DEPOSITATO IN SEGRETERIA Il 26/05/2010, si prospetta quanto segue:
La laconicità della motivazione, comune alle sentenze
richiamate, 8911 / 2010 e 8908 / 2010 "Il ricorso deve ritenersi fondato, quantomeno sotto il dedotto profilo dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione" lascia chiaramente intendere il motivo per cui i ricorsi sono stati accolti e conseguentemente annullati gli atti impugnati, incisi dai medesimi ricorsi.
Quid iuris?
L' atto di annullamento ha efficacia retroattiva e di conseguenza l'atto annullato viene eliminato con efficacia ex tunc.
Se l'atto annullato è un atto endoprocedimentale, l'amministrazione ha l'obbligo di rinnovarlo, eliminando i vizi che lo inficiavano, dovendo, in ogni caso, il procedimento, pervenire ad una conclusione.
Ove il provvedimento venga annullato per difetto di motivazione, la stessa amministrazione, qualora intenda eliminare il vizio, deve rideliberare sulla materia, munendo il provvedimento di adeguata motivazione, conferendo all'atto, efficacia ora per allora.
Cadono, in seguito all'annullamento tutti gli effetti prodotti dall'atto medio tempore.
Se l'atto annullato fa parte di una sequenza procedimentale, l'annullamento travolge solo gli atti successivi; rimangono invece fermi gli atti anteriori a quello annullato.
Gli atti non travolti in seguito all'annullamento dell'atto conclusivo possono essere eventualmente utilizzati in sede di rinnovazione del procedimento.
Solo dopo la notifica delle sentenze alla regione Campania, si potranno apprezzare ulteriori difese.
Si resta a disposizione per ogni chiarimento.
Avv. Ennio Grassini